Sui trust tassazione in anticipo

Pubblicato il 08 agosto 2007

Da una ulteriore analisi della circolare n. 48 dell’agenzia delle Entrate in materia di trust, emerge che la designazione tardiva del beneficiario non deve comportare la tassazione con l’aliquota massima e senza franchigia ma anzi il trust con beneficiario da nominare deve essere considerato fiscalmente sottoposto alla condizione sospensiva della nomina, di conseguenza l’atto istitutivo viene tassato con imposta fissa, poi al momento dell’atto di nomina del beneficiario va applicata l’imposta proporzionale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno sociale cittadini extra UE: solo con permesso di soggiorno di lungo periodo

06/03/2026

Recupero ICI-ENC: aggiornato il modulo REC25 per la dichiarazione

06/03/2026

IVA alberghi: servizi accessori fuori dall’aliquota ridotta

06/03/2026

MUD 2026: nuovo modello aggiornato in GU. Invio entro il 3 luglio

06/03/2026

Rottamazione-quater: pagamenti entro il 9 marzo 2026

06/03/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

06/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy