Sul concordato preventivo nessun controllo di merito del Tribunale

Pubblicato il 08 novembre 2010 Con sentenza n. 21860 del 25 ottobre scorso, la Corte di cassazione ha fornito importanti precisazioni in ordine al potere di controllo del Tribunale sulle proposta di concordato preventivo sottolineando come lo stesso si sostanzi nel verificare che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria sia effettivamente aggiornata e che contenga una dettagliata e motivata esposizione della situazione dell'impresa.

Solo in questo modo - continua la Corte – il commissario giudiziale, quale unico organo incaricato ad intervenire nella valutazione di merito, potrà essere messo in condizione “di valutare criticamente la documentazione e, conseguentemente, elaborare una relazione idonea a rendere possibile, da parte dei creditori chiamati a votare la proposta, la percezione quanto più esatta possibile della realtà imprenditoriale, della natura e delle dimensioni della crisi e di come la si intenda affrontare”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy