Sul concordato preventivo nessun controllo di merito del Tribunale

Pubblicato il 08 novembre 2010 Con sentenza n. 21860 del 25 ottobre scorso, la Corte di cassazione ha fornito importanti precisazioni in ordine al potere di controllo del Tribunale sulle proposta di concordato preventivo sottolineando come lo stesso si sostanzi nel verificare che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria sia effettivamente aggiornata e che contenga una dettagliata e motivata esposizione della situazione dell'impresa.

Solo in questo modo - continua la Corte – il commissario giudiziale, quale unico organo incaricato ad intervenire nella valutazione di merito, potrà essere messo in condizione “di valutare criticamente la documentazione e, conseguentemente, elaborare una relazione idonea a rendere possibile, da parte dei creditori chiamati a votare la proposta, la percezione quanto più esatta possibile della realtà imprenditoriale, della natura e delle dimensioni della crisi e di come la si intenda affrontare”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy