Nella risoluzione n. 224, datata 10 agosto 2007, l’agenzia delle Entrate, dichiarando inammissibile l’interpello del Giudice di Pace istante, ha dichiarato che non compete all’Amministrazione finanziaria determinare ed applicare la sanzione prevista dal Testo unico in materia di giustizia, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato pertinente agli atti giudiziari. Infatti le sanzioni e le spese accessorie debbono essere erogate dall’ente competente all’accertamento del tributo cui le violazioni sono riferite.
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