Sul segreto garanzie a due velocità

Pubblicato il 12 luglio 2005

L'articolo 5 del dlgs istitutivo dell'Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che disciplina il segreto professionale, impone l'obbligo di non rivelare fatti o circostanze che non possono o non devono essere portati a conoscenza di terzi, in assenza di esplicita autorizzazione dell'interessato e di cui il professionista sia venuto a conoscenza all'interno del rapporto fiduciario con il cliente. L'obbligo tutela, dunque, gli interessi del cliente che si rivolge ad un professionista iscritto nel futuro Albo Unico, di cui è attesa la pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale", che non conterrà la competenza dei dottori commercialisti (sezione A) sui modelli 730.

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