Sulla fattura falsa si paga l’Iva

Pubblicato il 23 gennaio 2006

La Cassazione, con la sentenza n. 309 dell'11 gennaio 2006, afferma che l'imposta indicata in una fattura emessa per operazioni inesistenti è dovuta per l'intero ammontare indicato nel documento, in base al disposto dell'articolo 21, lettera d), della sesta direttiva Cee - 338/77 - ed in concordanza con l'articolo 21, comma 7, del dpr 633/72.

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