Sulla prevenzione uno spiraglio fiscale

Pubblicato il 01 febbraio 2006

La Direzione regionale delle Entrate (Dre) stanziata nelle Marche, ha chiarito, a mezzo di circolare n. 28777-FI 2005/24 indirizzata agli uffici locali (che segue la n. 4/05, dell'Amministrazione finanziaria, emanata dopo i chiarimenti forniti in sede comunitaria), che anche i trattamenti medici di profilassi eseguiti su persone che non soffrono alcuna malattia sono da considerare esenti ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto (articolo 10, punto 18, Dpr 633/72). Le prestazioni sanitarie esenti sono, infatti, tutte quelle rese alla persona, contro quelle effettuate agli animali, che, invece, sono soggette ad Iva. L'esenzione, correlata alla natura sanitaria delle prestazioni, ha carattere oggettivo e, perciò, non dev'essere richiesta dal paziente, poiché l'elemento determinante è da ricercare nel tipo di prestazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prospetto informativo disabili in scadenza il 31 gennaio 2026

19/01/2026

CCNL Attività ferroviaria - Verbale di accordo del 13/1/2026

19/01/2026

Ccnl Attività ferroviaria. Apprendistato di alta formazione

19/01/2026

Legge di Bilancio 2026: l'analisi dei Consulenti del lavoro

19/01/2026

TFR, indice di rivalutazione di dicembre 2025

19/01/2026

IVA indebitamente detratta e confisca per equivalente nei reati tributari

19/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy