Sulla prevenzione uno spiraglio fiscale

Pubblicato il 01 febbraio 2006

La Direzione regionale delle Entrate (Dre) stanziata nelle Marche, ha chiarito, a mezzo di circolare n. 28777-FI 2005/24 indirizzata agli uffici locali (che segue la n. 4/05, dell'Amministrazione finanziaria, emanata dopo i chiarimenti forniti in sede comunitaria), che anche i trattamenti medici di profilassi eseguiti su persone che non soffrono alcuna malattia sono da considerare esenti ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto (articolo 10, punto 18, Dpr 633/72). Le prestazioni sanitarie esenti sono, infatti, tutte quelle rese alla persona, contro quelle effettuate agli animali, che, invece, sono soggette ad Iva. L'esenzione, correlata alla natura sanitaria delle prestazioni, ha carattere oggettivo e, perciò, non dev'essere richiesta dal paziente, poiché l'elemento determinante è da ricercare nel tipo di prestazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno sociale cittadini extra UE: solo con permesso di soggiorno di lungo periodo

06/03/2026

Recupero ICI-ENC: aggiornato il modulo REC25 per la dichiarazione

06/03/2026

IVA alberghi: servizi accessori fuori dall’aliquota ridotta

06/03/2026

MUD 2026: nuovo modello aggiornato in GU. Invio entro il 3 luglio

06/03/2026

Rottamazione-quater: pagamenti entro il 9 marzo 2026

06/03/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

06/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy