Sulla prevenzione uno spiraglio fiscale

Pubblicato il 01 febbraio 2006

La Direzione regionale delle Entrate (Dre) stanziata nelle Marche, ha chiarito, a mezzo di circolare n. 28777-FI 2005/24 indirizzata agli uffici locali (che segue la n. 4/05, dell'Amministrazione finanziaria, emanata dopo i chiarimenti forniti in sede comunitaria), che anche i trattamenti medici di profilassi eseguiti su persone che non soffrono alcuna malattia sono da considerare esenti ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto (articolo 10, punto 18, Dpr 633/72). Le prestazioni sanitarie esenti sono, infatti, tutte quelle rese alla persona, contro quelle effettuate agli animali, che, invece, sono soggette ad Iva. L'esenzione, correlata alla natura sanitaria delle prestazioni, ha carattere oggettivo e, perciò, non dev'essere richiesta dal paziente, poiché l'elemento determinante è da ricercare nel tipo di prestazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Comunicazione INPGI dei redditi 2024: al via la compilazione

21/07/2025

Esenzione ICI: non necessaria la coabitazione con i familiari

21/07/2025

Licenziamento: impugnazione entro 240 giorni per lavoratore in stato di incapacità

21/07/2025

Decreto Infrastrutture. Cruscotto informativo per gli appalti nella logistica

21/07/2025

Esame avvocato 2025: pubblicato il bando, domande da ottobre

21/07/2025

Lapidei industria. Rinnovo

21/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy