Sulla stabilizzazione parola ai giudici ordinari

Pubblicato il 21 novembre 2007

Il Tar del Veneto, con la sentenza n. 3746 depositata il 14 novembre 2007, chiarisce che i ricorsi contro i provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche decidono l’esclusione di un richiedente dal procedimento di stabilizzazione devono essere presentati davanti al giudice ordinario e non a quello amministrativo. Si tratta della prima sentenza sulle stabilizzazioni del personale precario previste dalla Finanziaria 2007 e si pone in contrasto con quanto stabilito dal ministero dell’Interno e della Funzione pubblica che reputano le stabilizzazioni alla stregua delle progressioni verticali: se il contenzioso in tema non appartiene al giudice amministrativo e se non sono assimilabili alle procedure concorsuali allora vanno inquadrate come qualcosa di diverso tanto dalle assunzioni tramite concorsi pubblici che dalle progressioni verticali. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026: lavoro, salari e contrattazione collettiva

20/10/2025

Aziende con più attività: va applicato il CCNL più coerente per ogni settore

20/10/2025

Rottamazione quinquies nella Legge di Bilancio 2026: ecco come funziona

20/10/2025

Legge di Bilancio 2026: taglio IRPEF e superammortamento per imprese

20/10/2025

Operare nel cassetto fiscale altrui senza titolo è reato

20/10/2025

Contrassegno assicurativo: stop alle multe dopo la dematerializzazione

20/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy