Sulla stabilizzazione parola ai giudici ordinari

Pubblicato il 21 novembre 2007

Il Tar del Veneto, con la sentenza n. 3746 depositata il 14 novembre 2007, chiarisce che i ricorsi contro i provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche decidono l’esclusione di un richiedente dal procedimento di stabilizzazione devono essere presentati davanti al giudice ordinario e non a quello amministrativo. Si tratta della prima sentenza sulle stabilizzazioni del personale precario previste dalla Finanziaria 2007 e si pone in contrasto con quanto stabilito dal ministero dell’Interno e della Funzione pubblica che reputano le stabilizzazioni alla stregua delle progressioni verticali: se il contenzioso in tema non appartiene al giudice amministrativo e se non sono assimilabili alle procedure concorsuali allora vanno inquadrate come qualcosa di diverso tanto dalle assunzioni tramite concorsi pubblici che dalle progressioni verticali. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Cinematografi mono e multi sale - Verbale di accordo del 12/2/2026

18/02/2026

Cinematografi - Minimi retributivi

18/02/2026

Concorso tra commercialista ed amministratori per il reato di bancarotta

18/02/2026

Nuovo portale della genitorialità: ecosistema digitale per famiglie e professionisti

18/02/2026

Bonus sponsorizzazioni sportive 2026: al via le domande

18/02/2026

Black list UE 2026: Ecofin aggiorna l’elenco. Entra il Vietnam

18/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy