Sulla videosorveglianza Garante privacy all’attacco

Pubblicato il 31 maggio 2006

L’estensione ai luoghi di lavoro della tutela nei confronti della videosorveglianza interessa anche la posizione del Garante per la protezione dei dati personali. L’Authority si è occupata diffusamente dell’argomento, sia con provvedimenti di carattere generale che con decisioni su singole controversie. Il principio più volte ribadito dal Garante è che l’istallazione di telecamere è lecita solo se effettivamente diretta a elevare il grado di sicurezza di beni e persone e in presenza di specifici elementi che comprovino una concreta situazione di elevato rischio. Inoltre, gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando misure alternative siano insufficienti o inattuabili; la conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo e i cittadini devono sempre sapere se un’area è sottoposta a videosorveglianza. Lo scopo, soprattutto nel caso della videosorveglianza del posto di lavoro, è quello di evitare che con il controllo dell’azienda per fini di sicurezza si realizzi anche un controllo sul lavoratore. Per questo motivo, il Garante ha anche precisato che "è inammissibile l’installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all’attività lavorativa (bagni, spogliatoi, luoghi ricreativi eccetera)". 

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