Sulle spese ordinarie il provvedimento di separazione è titolo esecutivo

Pubblicato il 24 maggio 2011 Con sentenza n. 11316 del 23 maggio 2011, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un uomo che si era opposto al precetto di pagamento intimatogli dalla ex moglie per la quota di contribuzione alle spese mediche e scolastiche dei figli a lei affidati e posta a suo carico sulla base del provvedimento di separazione consensuale. L'uomo si era difeso sostenendo che le somme non corrisposte a titolo di rimborso spese, rese oggetto del precetto, non costituivano un credito certo, liquido ed esigibile per cui potesse attivarsi immediato recupero per via esecutiva.

Diversa l'interpretazione dei giudici di Cassazione, secondo cui la contribuzione alle sole spese mediche e scolastiche ordinarie non si riferisce a fatti meramente eventuali, né a fatti o eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici; poiché, invero, incombe sui genitori, quale dovere generalissimo, quello di mantenere istruire ed educare la prole, “può qualificarsi normale, secondo nozioni di comune esperienza, la necessità di esborsi costanti per l'istruzione”, e rientra negli eventi classificabili quali statisticamente ordinari o frequenti pure la necessità di esborsi per prestazioni mediche, generiche o specialistiche, “attesa la normalità del ricorso a queste ultime, anche solo per controlli periodici o di routine”.

Ne discende che “il provvedimento con cui, in sede di separazione, si stabilisca quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice”.
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