Super ACE ok al codice tributo per la compensazione. Per le Dta c'è la ridenominazione

Pubblicato il 13 dicembre 2021

Con due risoluzioni datate 10 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha, rispettivamente:

Risoluzione n. 70/2021: codice tributo per la compensazione della Super ACE

Per incentivare la patrimonializzazione delle imprese danneggiate dalle misure restrittive anti Covid, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, il decreto “Sostegni bis” ha sensibilmente rafforzato l’istituto dell’Ace.

È disposto, infatti, che le società che hanno maturato nel corso del 2021 deduzioni da super Ace (articolo 19 del Dl 73/21) possono alternativamente fruirle tramite riconoscimento di un "credito d'imposta”, con le modalità e alle condizioni previste dallo stesso articolo 19.

Il comma 6 dell’articolo 19 prevede che il credito d’imposta possa essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, oppure possa essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 238235 del 17 settembre 2021, ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del suddetto credito d’imposta, nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

Inoltre, è stato approvato anche il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE”, con le relative istruzioni, che prevedono quanto segue:

  1. i soggetti che hanno i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati per la determinazione del credito stesso utilizzando il modello approvato;

  2. entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l’Agenzia comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta;

  3. il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione, previa comunicazione del riconoscimento del credito d’imposta, dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti oppure dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio;

  4. per l’utilizzo in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Pertanto, per consentire ai beneficiari e ai cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

Si legge nella risoluzione n. 70/E che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

Da ricordare, infine, che in alternativa alla trasformazione in tax credit, la deduzione da super Ace potrà essere ordinariamente esposta nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2022.

Risoluzione n. 71/2021: ridenominato il codice per la trasformazione delle Dta in bonus

Con la seconda risoluzione del 10 dicembre, la n. 71/E, è stato ridenominato il codice tributo “2900” per il versamento, tramite modello F24, della commissione per la conversione delle imposte anticipate in crediti, (articolo 1, comma 241, della legge n. 178/2020). Il codice è quindi ridenominato “Canone art. 11 d.l. 59/2016 - commissione art. 1, c. 241, l. 178/2020”.

L’Agenzia ha infatti stabilito che, per versare il canone richiesto a chi ha trasformato Dta in crediti di imposta a seguito di operazioni straordinarie di cui al comma 241 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), va utilizzato il codice 2900, che è stato istituito con la risoluzione n. 60/E del 22 luglio 2016.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente della colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

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