Superbonus 110%: il ruolo dei Consulenti del lavoro

Pubblicato il 28 agosto 2020

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha pubblicato il 27 agosto 2020 un approfondimento dal titolo “Super bonus e visto di conformità: i risvolti penali per il consulente del lavoro”.

Nel lavoro vengono analizzati gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, che rispettivamente prevedono: una detrazione “nella misura del 110 per cento” delle spese sostenute per “interventi di efficienza energetica” effettuati su unità immobiliari e la possibilità per i soggetti che hanno sostenuto negli anni 2020 e 2021 le suddette spese di optare, in luogo dell’utilizzo della detrazione diretta spettante, per uno sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta spettante.

Il Decreto stabilisce, inoltre, che l’esercizio delle sopra indicate opzioni sarà effettuato “in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”, tra i quali, alla lettera a), sono ricompresi anche i Consulenti del Lavoro.

Superbonus, l’intervento del Consulente del lavoro

Dunque, anche i Consulenti del lavoro, come pure i commercialisti e gli esperti contabili, sono ricompresi nel novero dei soggetti abilitati, su richiesta del beneficiario, ad inoltrare la specifica opzione in via telematica per l’utilizzo indiretto del Superbonus al 110%.

Per esercitare tale opzione, il contribuente è tenuto a presentare “asseverazioni” su rispetto dei requisiti, congruità delle spese ed efficacia degli interventi.

Nello studio dei Consulenti del lavoro si specifica che i soggetti tenuti al rilascio dei suddetti documenti sono i “tecnici abilitati” e i “professionisti incaricati della progettazione strutturale”.

I Consulenti del lavoro, dunque, non devono rilasciare le asseverazioni e le attestazioni, che il contribuente è tenuto ad allegare alle richieste di detrazione o di opzione per la cessione o per lo sconto delle spese.

Superbonus, Consulenti del lavoro e visto di conformità

Il Consulente è, invece, tenuto a rilasciare il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui all’articolo 121, previa verifica “della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati”.

Per la Fondazione studi, secondo il tenore della norma in commento, si può quindi dedurre che l’attività che il Consulente del Lavoro è tenuto ad effettuare, prima di rilasciare il “visto di conformità”, consiste esclusivamente in una mera “verifica” della “presenza delle asseverazioni e delle attestazioni”, non dovendo egli eseguire alcun accertamento in ordine alla veridicità e alla congruità dei dati contenuti in tali atti.

Pertanto, “il Consulente del Lavoro - salvo che sia ab origine consapevole della falsità dei dati esposti nelle “asseverazioni” e nelle “attestazioni” o abbia dato un qualsivoglia contributo causale all’illecita detrazione mediante l’esercizio del diritto di opzione ex articolo 121 - non potrà essere chiamato a rispondere dei reati che saranno contestati al contribuente in concorso, a seconda della natura degli interventi, col “tecnico abilitato” o col “professionista incaricato della progettazione strutturale”.

Conclude, così, l’approfondimento in oggetto che l’attività che il Consulente del Lavoro è chiamato a compiere non è da considerare “straordinaria” o diversa rispetto a quella che egli ordinariamente svolge, in base a quando disposto all’articolo 35 del Dlgs n. 241/1997.

Tuttavia, nel caso in cui rilasci il visto di conformità senza che ne ricorrano i presupposti o dichiarando conformi dati che non lo sono, il Consulente del lavoro risponderà delle sanzioni ordinariamente previste in questi casi (ex art. 39 del Dlgs n. 241/1997) e, a titolo di concorso, di quelle per i reati addebitabili al beneficiario (tra cui truffa aggravata o indebita percezione di erogazioni a danno dello stato).

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