Sulla scia della risposta n. 240, l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi in tema di cessione dei crediti legati ai bonus edilizi, con un chiarimento specifico dedicato alle ONLUS. Con la risposta del 15 settembre 2025, n. 241, l’Amministrazione finanziaria definisce le condizioni in cui tali enti possono ancora beneficiare delle modalità alternative di fruizione delle detrazioni – sconto in fattura e cessione del credito – nonostante il blocco introdotto dal Decreto legge n. 39 del 2024.
Il documento conferma che le ONLUS che hanno presentato la CILAS entro il 30 marzo 2024 possono proseguire con gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica anche nel 2025, optando per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Tuttavia, la percentuale di detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 scende al 65%, salvo eccezioni legate a specifiche categorie catastali (B/1, B/2 e D/4).
Con questo chiarimento, l’Agenzia fornisce un quadro operativo importante per le ONLUS che intendono programmare lavori edilizi nel 2025, delineando i limiti e le opportunità ancora disponibili per l’accesso ai benefici fiscali.
La questione prende avvio dall’istanza presentata da una società cooperativa sociale, ONLUS di diritto, proprietaria di un fabbricato urbano composto da sei unità immobiliari: quattro abitazioni (categoria catastale A/4) e due pertinenze (C/2 e C/6, rispettivamente magazzini/depositi e autorimesse).
La società aveva presentato la CILA-Superbonus nel 2023, prima dell’avvio dei lavori, che sono iniziati nell’agosto dello stesso anno. Al 31 dicembre 2023 risultava emesso il primo SAL limitatamente agli interventi strutturali riconducibili al Sismabonus, mentre per la parte relativa alla riqualificazione energetica (Ecobonus) non era stato emesso alcun SAL, sebbene fosse stata già pagata una fattura di acconto al progettista.
Gli immobili, non ancora agibili al momento dell’istanza, sarebbero stati destinati – una volta completati gli interventi – a finalità statutarie proprie dell’ente, senza però comportare alcuna variazione della categoria catastale.
I quesiti posti dall’ente
Partendo da queste premesse, la cooperativa sociale ha rivolto all’Agenzia delle Entrate una serie di quesiti volti a chiarire l’applicazione del Superbonus nel 2025:
Nella risposta n. 241/2025, l’Agenzia delle Entrate ha ripercorso le principali novità legislative che hanno inciso sull’ambito applicativo del Superbonus e, in particolare, sulle modalità di fruizione alternative alla detrazione diretta.
Il punto di partenza è il decreto Rilancio (DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020), che ha introdotto il Superbonus con aliquota al 110% e con la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Successivamente, il legislatore è intervenuto più volte a rimodulare la disciplina:
Particolare rilievo assume poi l’articolo 119, comma 10-bis, del DL Rilancio, che disciplina un regime speciale per gli Enti del Terzo settore (tra cui le Onlus):
L’Agenzia ricorda inoltre che per le Onlus, ODV e APS costituite prima del 17 febbraio 2023, continua ad applicarsi la deroga soggettiva al divieto di opzione, purché la CILA sia stata presentata entro il 30 marzo 2024.
Con la risposta n. 241 del 15 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le ONLUS, così come le ODV e le APS già costituite alla data del 17 febbraio 2023, rientrano tra i soggetti per i quali continua ad applicarsi la deroga soggettiva al divieto generale di esercitare le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito. La condizione essenziale è che la CILA-Superbonus sia stata presentata entro il 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del DL n. 39/2024.
In questo quadro, il Fisco ha chiarito che le ONLUS possono continuare a beneficiare del Superbonus anche per le spese sostenute nel 2025, optando per le modalità alternative di fruizione della detrazione, ossia sconto in fattura e cessione del credito. Tuttavia, l’aliquota applicabile varia a seconda della categoria catastale dell’immobile oggetto degli interventi. La disciplina speciale prevista dall’articolo 119, comma 10-bis, del decreto Rilancio consente infatti di mantenere la detrazione al 110% fino al 31 dicembre 2025 esclusivamente per gli edifici rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a condizione che siano immobili utilizzati per servizi socio-sanitari e assistenziali e che i membri del consiglio di amministrazione dell’ente non percepiscano compensi.
Per tutte le altre tipologie di immobili, invece, a partire dal 1° gennaio 2025 si applica la regola generale: la detrazione spetta nella misura del 65%, sia per gli interventi antisismici sia per quelli di riqualificazione energetica. È questo il caso della cooperativa sociale istante, proprietaria di unità abitative e pertinenze in categorie diverse da quelle agevolate, che quindi potrà continuare a beneficiare delle agevolazioni ma con aliquota ridotta.
L’Agenzia ha inoltre ricordato l’istituzione di un fondo ad hoc previsto dall’articolo 1-ter del DL 39/2024, destinato a riconoscere contributi a favore di ONLUS, ODV e APS per le spese sostenute in interventi di riqualificazione energetica e strutturale. Questo fondo, però, non modifica la disciplina delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito, ma si limita a introdurre un sostegno aggiuntivo a beneficio dei soli immobili direttamente utilizzati per attività statutarie. Le modalità di accesso al contributo e i limiti massimi per ciascun richiedente saranno definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il MEF.
La risposta n. 241/2025 delle Entrate chiarisce in modo netto come cambia il quadro agevolativo per le ONLUS a seguito delle modifiche introdotte dal DL n. 39/2024. In particolare, emergono tre situazioni distinte:
In definitiva, la disciplina non è stata cancellata ma ricalibrata, con un Superbonus che resta operativo ma con aliquote ridotte per la generalità degli immobili. In particolare, le ONLUS possono ancora contare sul Superbonus e sulle modalità alternative di fruizione, ma l’aliquota agevolativa piena del 110% resta circoscritta a casi specifici, mentre la regola generale diventa quella del 65% per le spese sostenute dal 2025.
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