La sussistenza di servizi o beni comuni a più condomini autonomi dà luogo ad un supercondominio, che è distinto ed autonomo rispetto ai singoli condomini che lo compongono e che viene in essere ipso iure et facto ove il titolo non disponga altrimenti.
Questo può aversi anche solamente in presenza di una comune servitù coattiva di passaggio.
In detti casi, il potere degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli artt.1130 e 1131 c.c., si riflette, sul piano processuale, nella facoltà di agire o resistere in giudizio soltanto con riferimento ai beni comuni all'edificio amministrato e non per quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomini, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali assemblea di tutti i proprietari ed amministratore del super-condominio.
Così, qualora non sia stato nominato l'amministratore del super- condominio, la rappresentanza processuale passiva compete, in via alternativa, ad un curatore speciale nominato a norma dell'art. 65 disp. att. c.c. o al titolare di un mandato ad hoc conferito dai comproprietari.
E' quanto precisato dalla Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 2279 del 28 gennaio 2019.
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