Quand’è che si può parlare di supercondominio?
Di recente, la Corte di cassazione - ordinanza n. 27084 del 25 ottobre 2018 - ha ribadito che per dirsi in presenza di un supercondominio basta che singoli edifici, costituiti o meno in altrettanti condomini, abbiano in comune impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi.
Gli impianti o servizi comuni possono essere il viale d’accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato e via dicendo.
Al pari del condominio, anche il supercondominio viene in essere “ipso iure et facto”, se il titolo o il regolamento condominiale non dispone diversamente, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari.
La Suprema corte, sulla scorte di questi principi – già affermati in sede di legittimità e, come detto, ora ribaditi - ha accolto, con rinvio, l’impugnazione promossa contro una decisione di merito nella quale era stata esclusa l’esistenza di un supercondominio, sulla base dell’argomentazione secondo cui, nell’atto di trasferimento di un lotto che faceva parte del complesso residenziale, non era stato fatto espresso riferimento alle pertinenze; queste, in quota, costituivano parte dell’unità abitativa, data la loro inscindibilità ope legis.
Profilo che – hanno puntualizzato gli Ermellini – non aveva alcuna rilevanza sul modo di costituzione del supercondominio che, come detto, viene in essere “ipso iure et facto”.
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