Tablet al dettaglio senza reverse charge

Pubblicato il 26 maggio 2016

Il Dlgs n. 24/2016 ha integrato l'articolo 17 del Dpr 633/72 ed ha esteso il meccanismo del reverse charge ad alcuni prodotti del comparto elettronico.

Al fine di uniformarsi alla normativa comunitaria in materia di Iva, infatti, è stata prevista anche nel nostro ordinamento la possibilità di derogare alla regola generale di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto e di prevedere per alcuni settori considerati a rischio frode l'applicazione dell'Iva mediante il meccanismo dell'inversione contabile.

Così, a partire dal 2 maggio 2016, tale meccanismo del reverse charge, che vede il cessionario/committente quale soggetto debitore d’imposta in luogo del cedente/prestatore, è stato esteso anche alle cessioni di console da gioco, tablet Pc e laptop.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21 del 25 maggio 2016 fornisce chiarimenti per risolvere i principali dubbi interpretativi sorti sulla materia.

Ambito soggettivo ed esclusioni

L'obbligo di assolvere l'imposta mediante reverse charge, per le cessioni territorialmente rilevanti, ricade sul cessionario che sia un soggetto passivo, anche se non stabilito in Italia, invece che sul cedente.

Il cessionario, non stabilito in Italia e senza stabile organizzazione, dovrà identificarsi nel nostro Paese ai fini Iva per assolvere l'imposta nei modi e termini previsti dalle disposizioni speciali.

L'obbligo del meccanismo dell'inversione contabile trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Tale interpretazione è coerente con le finalità delle disposizioni speciali ed è finalizzata a scoraggiare eventuali tentativi di frode, oltre che semplificare la procedura di riscossione dell'Iva.

Per tali ragioni, secondo la circolare 21/E/2016, il meccanismo del reverse charge non trova applicazione per la fase del commercio al dettaglio, la cui attività è, di regola, caratterizzata da una frequenza tale da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’applicazione del meccanismo stesso.

Pertanto, le cessioni di console da gioco, tablet Pc e laptop sono soggette al meccanismo dell'inversione contabile fino alla fase precedente alla vendita al dettaglio. Quando tali cessioni avvengono nei confronti di un acquirente finale, esse applicano normalmente l'Imposta (Iva ordinaria) anche se il soggetto finale è titolare di partita Iva (professionista).

Decorrenza

Il reverse charge è applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016; tale misura ha carattere temporaneo e si applica alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.

Alle violazioni in materia di omessa o errata applicazione dell'inversione contabile si applica il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 6 del Dlgs n. 471/97.

Le sanzioni non si applicano per le violazioni commesse prima dell'emanazione della circolare 21/E.

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