Tabulati telefonici per indagini penali: riforma pubblicata

Pubblicato il 30 novembre 2021

È stata pubblicata ieri, 29 novembre 2021, la Legge n. 178/2021 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge n. 132/2020. In Gazzetta anche il testo coordinato del Dl, integrato con le modifiche approvate dal Parlamento lo scorso 4 novembre.

Il decreto, oltre a disporre alcune proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, contiene misure urgenti in materia di giustizia, per quel che concerne, in particolare, la disciplina per l’acquisizione dei tabulati telefonici per fini di indagine penale.

Le novità ivi contenute sono volte all’adeguamento della normativa italiana al diritto UE e alla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2 marzo 2021.

Dati acquisiti da tabulati telefonici per accertare i reati

Viene modificato, così, l'articolo del Codice della privacy sull'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico nei procedimenti penali.

Tale accesso viene consentito solo per gravi o specifici reati e sempre dietro autorizzazione o convalida del giudice.

Tra le modifiche approvate in sede di conversione, si segnala l’introduzione di una disposizione che sanziona con l'inutilizzabilità l'acquisizione dei dati di traffico in violazione della legge.

Utilizzabilità dei dati acquisiti ante riforma, norma transitoria

Inoltre, è stata prevista una disciplina transitoria per quel che concerne i dati di traffico acquisiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge: tali dati potranno essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova e per l'accertamento dei gravi o specifici reati.

Ulteriore modifica è relativa al contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico, cosiddetto trojan: le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini devono essere "specifiche".

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