Tar Calabria: il sindaco non può vietare di locare immobili per accogliere migranti

Pubblicato il 10 agosto 2018

Il Tar di Catania, con sentenza n. 1671 del 6 agosto 2018, ha affermato la nullità, per difetto assoluto di attribuzione, di un’ordinanza contingibile ed urgente adottata, per ragioni asseritamente igienico-sanitarie, da un Sindaco di un comune siciliano che vietava la locazione e/o cessione a qualunque titolo di immobili ad uso abitativo per accoglienza migranti, rifugiati e richiedenti asilo.

Nel dettaglio, il provvedimento in esame era stato disposto al fine di escludere il possibile collocamento sul territorio di migranti, rifugiati e richiedenti asilo.

Gestione dei migranti nella sfera di competenza esclusiva dello Stato

Secondo i giudici regionali, poiché la ragione del provvedimento era costituita dalla dichiarata inidoneità del territorio comunale urbano ed extraurbano ad assicurare la necessaria accoglienza di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, a causa dell’asserita assenza di strutture idonee allo scopo, ne discendeva che la materia disciplinata con l’ordinanza sindacale non fosse tanto quella igienico-sanitaria, quanto, soprattutto e principalmente, quella della gestione dei migranti, rientrante nella sfera di competenza dello Stato e, più precisamente, del Ministero dell’Interno, e non in quella dei Comuni (o dei Sindaci).

Non potendo, ossia, il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Locale, intervenire con propri atti per regolamentare il fenomeno migratorio, sebbene nell’ambito del proprio territorio comunale, il provvedimento adottato doveva ritenersi nullo.

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