Tar Lazio: maggiore autonomia agli Enti previdenziali privati

Pubblicato il 09 settembre 2015

Con sentenza n. 11081 del 7 settembre 2015, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso promosso dall’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (Epap) e volto all’annullamento del provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative, di diniego ad una richiesta di modifica del Regolamento attuativo delle attività statutarie di Epap medesima.

La proposta di modifica del Regolamento, in particolare, mirava ad un meccanismo che consentisse la ridistribuzione (almeno parziale) degli utili di gestione del patrimonio dell'Ente, costituito dai contributi versati degli iscritti.

In contestazione, quindi, il tenore della previsione di cui all'articolo 1, comma 9, Legge n. 335/1995, a norma del quale i contributi soggettivi versati dagli iscritti sono ricapitalizzati in una misura pari alla media quinquennale del tasso annuo di variazione nominale del PIL, appositamente calcolata dall'ISTAT, e la legittimità del diniego opposto dall’Autorità di vigilanza.

I giudici amministrativi, nel dettaglio, hanno aderito alle argomentazioni dell’Ente di previdenza secondo cui la disposizione in oggetto deve essere considerata uno strumento di perequazione sociale a favore di tutti gli iscritti alle gestioni previdenziali.

Ne discende che, trattandosi esclusivamente di una misura minima di ricapitalizzazione, è legittimo che l'ente previdenziale stabilisca autonomamente di destinare in tutto o in parte il surplus della gestione finanziaria a favore dei propri iscritti.

Già il Consiglio di Stato, del resto, in altra decisione resa con riferimento ad una controversia analoga a quella in esame (sentenza n. 3859 del 18 luglio 2014), aveva sottolineato come l’articolo 1, comma 9, della Legge n. 335 citata e le altre disposizioni in materia, “nel prevedere che le Casse di previdenza debbono rivalutare le pensioni utilizzando, quale indice, la media del prodotto interno lordo nazionale degli ultimi cinque anni, “stabiliscono un trattamento obbligatorio minimo che va assicurato; ma non vietano che le singole Casse possano, senza oneri per lo Stato, prevedere, utilizzando, come nella specie, gli utili di gestione, una rivalutazione maggiore che consente di erogare trattamenti pensionistici più alti”

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