La tassa di vidimazione dei libri sociali, qualificata come tassa sulle concessioni governative, rappresenta un adempimento annuale a carico delle società di capitali.
Per l’anno 2026, il versamento deve essere effettuato entro il 16 marzo 2026, ai sensi dell’art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, che collega la scadenza al termine previsto per il versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) relativa all’anno precedente.
L’adempimento interessa specifiche categorie societarie e richiede una corretta determinazione dell’importo dovuto sulla base del capitale sociale risultante al 1° gennaio 2026.
La tassa di vidimazione consiste in un tributo annuale forfettario dovuto per la numerazione e la bollatura dei libri sociali obbligatori.
La vidimazione avviene presso:
oppure
La tassa è dovuta indipendentemente dal numero di libri effettivamente utilizzati nel corso dell’esercizio.
L’obbligo trova fondamento nei seguenti riferimenti:
Sono tenute al pagamento della tassa annuale per l’anno 2026:
Non sono tenuti al versamento:
La tassa riguarda i libri sociali per i quali è previsto l’obbligo di vidimazione preventiva, tra cui:
Libri non soggetti a vidimazione
Non richiedono vidimazione:
Per tali registri è richiesta esclusivamente la numerazione progressiva delle pagine.
L’importo è determinato in misura fissa sulla base del capitale sociale o del fondo di dotazione risultante al 1° gennaio 2026.
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Capitale sociale al 1° gennaio 2026 |
Tassa dovuta |
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Fino a € 516.456,90 |
€ 309,87 |
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Oltre € 516.456,90 |
€ 516,46 |
Eventuali variazioni del capitale intervenute dopo il 1° gennaio 2026 rilevano solo ai fini del versamento relativo all’anno successivo.
Il termine è stabilito dalla Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 ed è collegato alla scadenza dell’IVA annuale.
Il versamento deve essere effettuato mediante Modello F24 esclusivamente con modalità telematica.
Compilazione del Modello F24
Le società neocostituite devono effettuare il versamento:
Nel bollettino devono essere indicati:
L’art. 2215-bis del Codice civile consente la tenuta dei libri sociali con strumenti informatici.
Con la risposta ad interpello n. 42/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
Calcolo per libri informatici
Nel caso di libri digitali:
Ai fini del conteggio è possibile utilizzare formati come PDF/A, che consentono la visualizzazione delle pagine.
In caso di omesso o tardivo versamento si applica una sanzione pari al 90% dell’importo dovuto, con un minimo di 100 euro.
È possibile ricorrere al ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione in base al ritardo.
Per il versamento della sanzione si utilizza:
Restano dovuti anche gli interessi legali calcolati su base giornaliera.
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Elemento |
Indicazione |
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Scadenza |
16 marzo 2026 |
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Soggetti obbligati |
S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., società consortili di capitali |
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Importo |
€ 309,87 o € 516,46 |
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Codice tributo F24 |
7085 |
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Modalità ordinaria |
F24 telematico |
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Società neocostituite |
Bollettino postale n. 6007 |
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