Tassazione del reddito dei marittimi imbarcati: precisazioni

Pubblicato il 21 gennaio 2026

La tassazione dei redditi percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera è disciplinata da una normativa speciale che deroga al principio generale della tassazione dei redditi ovunque prodotti dai soggetti fiscalmente residenti in Italia.

In particolare, rilevano:

Su tali disposizioni è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 10 del 20 gennaio 2026, fornendo ulteriori chiarimenti operativi.

Esclusione dalla tassazione per i marittimi imbarcati su navi estere

L’articolo 5, comma 5, della legge n. 88/2001 stabilisce che:

La norma opera a prescindere dalla residenza fiscale del lavoratore e dal luogo di effettiva prestazione dell’attività lavorativa. In presenza del requisito temporale, viene meno anche l’obbligo di dichiarazione del reddito in Italia.

Requisito dei 183 giorni: criteri di calcolo

Un aspetto centrale chiarito dall’Amministrazione finanziaria nella risposta n. 10 del 20 gennaio 2026 riguarda le modalità di conteggio dei 183 giorni.

Secondo l’interpretazione consolidata (circolare n. 207/E del 16 novembre 2000 e successivi chiarimenti):

  1. ferie;
  2. festività;
  3. riposi settimanali;
  4. altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.

Per ciascun periodo d’imposta, tuttavia, è necessario verificare se i contratti che ricadono, anche parzialmente, nell’anno solare considerato garantiscano complessivamente una permanenza all’estero superiore a 183 giorni.

Caso esaminato: marittimo residente in Italia imbarcato

Nel caso oggetto dell’interpello n. 10/2026, il contribuente:

Il contribuente ha rappresentato di aver effettuato più imbarchi su navi a bandiera estera in periodi successivi, alcuni dei quali a cavallo di due anni solari. Sulla base di tale circostanza, ha ritenuto che il requisito dei 183 giorni nell’arco di dodici mesi dovesse essere verificato non con riferimento all’anno solare, bensì mediante un periodo mobile di dodici mesi, individuato in funzione delle date di imbarco.

In particolare, secondo l’istante:

All’interno di tali periodi, il contribuente riteneva di aver superato la soglia dei 183 giorni di attività lavorativa su navi a bandiera estera, soddisfacendo quindi la condizione richiesta dalla normativa agevolativa.

Invece, il periodo di imbarco:

deve essere ritenuto estraneo all’arco temporale agevolato 2023–2024.

Per tale periodo, il contribuente ha riconosciuto l’applicazione della disciplina ordinaria, ammettendo che il reddito percepito dovesse essere assoggettato a tassazione in Italia, in quanto non più ricompreso nel presunto “anno fiscale” agevolato.

Tassazione del reddito dei marittimi: precisazioni

Secondo l’Agenzia, fornendo risposta n. 10 del 20 gennaio 2026, il punto centrale non è tanto la possibilità astratta di individuare un arco temporale di dodici mesi non coincidente con l’anno solare, quanto il modo in cui tale requisito deve essere verificato ai fini fiscali, ossia con riferimento al singolo periodo d’imposta, che resta ancorato all’anno solare.

Riprendendo la prassi amministrativa consolidata, in particolare la circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che l’espressione “nell’arco di dodici mesi” non va intesa come sinonimo di periodo d’imposta, ma come riferimento alla durata dei singoli contratti di lavoro, che possono anche estendersi a cavallo di due anni solari. Ciò non significa, tuttavia, che il contribuente possa costruire autonomamente un periodo agevolato “mobile”, svincolato dall’anno fiscale di riferimento.

In altri termini, l’Agenzia chiarisce che, per ciascun anno d’imposta, occorre verificare se i contratti di lavoro che ricadono, anche solo parzialmente, in quell’anno solare garantiscano complessivamente una permanenza su navi a bandiera estera superiore a 183 giorni. Solo in presenza di tale condizione il reddito percepito nel periodo d’imposta può beneficiare dell’esclusione dalla tassazione in Italia.

Applicando questi principi al caso concreto, l’Agenzia osserva che, nel 2024, il contribuente ha stipulato un solo contratto di lavoro, con imbarco dal 4 maggio al 26 ottobre 2024. La durata di tale rapporto, anche considerando l’assenza di ferie, riposi settimanali o altri periodi non lavorativi, non consente il superamento della soglia dei 183 giorni nell’arco di dodici mesi rilevante per il periodo d’imposta 2024.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, non è quindi possibile “trascinare” nel 2024 i giorni di lavoro svolti in anni precedenti, né individuare un presunto “anno fiscale a bandiera estera” che consenta di estendere l’agevolazione oltre i limiti temporali verificabili nel singolo anno solare.

Da ciò discende la conclusione secondo cui, in assenza del requisito temporale, il reddito derivante dall’attività lavorativa svolta nel 2024 su nave battente bandiera estera non può beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile prevista dall’articolo 5, comma 5, della legge n. 88/2001.

Tale reddito deve quindi essere assoggettato a tassazione in Italia e determinato secondo le regole ordinarie dell’articolo 51 del TUIR.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore per carenze formative

21/01/2026

Lavoratori somministrati: comunicazione ai sindacati in scadenza. Il facsimile

21/01/2026

CCNL Gomma e plastica. Tabelle del 10/12/2025

21/01/2026

Ccnl gomma e plastica. Tabelle retributive

21/01/2026

Rottamazione-quinquies: nuova definizione agevolata 2026. Debiti ammessi, domanda e scadenze

21/01/2026

In Gazzetta il decreto sulle rinnovabili: nuovi target e obblighi settoriali

21/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy