La tassazione dei redditi percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera è disciplinata da una normativa speciale che deroga al principio generale della tassazione dei redditi ovunque prodotti dai soggetti fiscalmente residenti in Italia.
In particolare, rilevano:
Su tali disposizioni è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 10 del 20 gennaio 2026, fornendo ulteriori chiarimenti operativi.
L’articolo 5, comma 5, della legge n. 88/2001 stabilisce che:
La norma opera a prescindere dalla residenza fiscale del lavoratore e dal luogo di effettiva prestazione dell’attività lavorativa. In presenza del requisito temporale, viene meno anche l’obbligo di dichiarazione del reddito in Italia.
Un aspetto centrale chiarito dall’Amministrazione finanziaria nella risposta n. 10 del 20 gennaio 2026 riguarda le modalità di conteggio dei 183 giorni.
Secondo l’interpretazione consolidata (circolare n. 207/E del 16 novembre 2000 e successivi chiarimenti):
Per ciascun periodo d’imposta, tuttavia, è necessario verificare se i contratti che ricadono, anche parzialmente, nell’anno solare considerato garantiscano complessivamente una permanenza all’estero superiore a 183 giorni.
Nel caso oggetto dell’interpello n. 10/2026, il contribuente:
Il contribuente ha rappresentato di aver effettuato più imbarchi su navi a bandiera estera in periodi successivi, alcuni dei quali a cavallo di due anni solari. Sulla base di tale circostanza, ha ritenuto che il requisito dei 183 giorni nell’arco di dodici mesi dovesse essere verificato non con riferimento all’anno solare, bensì mediante un periodo mobile di dodici mesi, individuato in funzione delle date di imbarco.
In particolare, secondo l’istante:
All’interno di tali periodi, il contribuente riteneva di aver superato la soglia dei 183 giorni di attività lavorativa su navi a bandiera estera, soddisfacendo quindi la condizione richiesta dalla normativa agevolativa.
Invece, il periodo di imbarco:
deve essere ritenuto estraneo all’arco temporale agevolato 2023–2024.
Per tale periodo, il contribuente ha riconosciuto l’applicazione della disciplina ordinaria, ammettendo che il reddito percepito dovesse essere assoggettato a tassazione in Italia, in quanto non più ricompreso nel presunto “anno fiscale” agevolato.
Secondo l’Agenzia, fornendo risposta n. 10 del 20 gennaio 2026, il punto centrale non è tanto la possibilità astratta di individuare un arco temporale di dodici mesi non coincidente con l’anno solare, quanto il modo in cui tale requisito deve essere verificato ai fini fiscali, ossia con riferimento al singolo periodo d’imposta, che resta ancorato all’anno solare.
Riprendendo la prassi amministrativa consolidata, in particolare la circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che l’espressione “nell’arco di dodici mesi” non va intesa come sinonimo di periodo d’imposta, ma come riferimento alla durata dei singoli contratti di lavoro, che possono anche estendersi a cavallo di due anni solari. Ciò non significa, tuttavia, che il contribuente possa costruire autonomamente un periodo agevolato “mobile”, svincolato dall’anno fiscale di riferimento.
In altri termini, l’Agenzia chiarisce che, per ciascun anno d’imposta, occorre verificare se i contratti di lavoro che ricadono, anche solo parzialmente, in quell’anno solare garantiscano complessivamente una permanenza su navi a bandiera estera superiore a 183 giorni. Solo in presenza di tale condizione il reddito percepito nel periodo d’imposta può beneficiare dell’esclusione dalla tassazione in Italia.
Applicando questi principi al caso concreto, l’Agenzia osserva che, nel 2024, il contribuente ha stipulato un solo contratto di lavoro, con imbarco dal 4 maggio al 26 ottobre 2024. La durata di tale rapporto, anche considerando l’assenza di ferie, riposi settimanali o altri periodi non lavorativi, non consente il superamento della soglia dei 183 giorni nell’arco di dodici mesi rilevante per il periodo d’imposta 2024.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, non è quindi possibile “trascinare” nel 2024 i giorni di lavoro svolti in anni precedenti, né individuare un presunto “anno fiscale a bandiera estera” che consenta di estendere l’agevolazione oltre i limiti temporali verificabili nel singolo anno solare.
Tale reddito deve quindi essere assoggettato a tassazione in Italia e determinato secondo le regole ordinarie dell’articolo 51 del TUIR.
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