Tassazione di gruppo Ires. Integrativa per sanare l’omissione

Pubblicato il 18 novembre 2019

Sul comportamento da tenere per l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di una società partecipante al consolidato fiscale fornisce il proprio parere l’agenzia delle Entrate.

In merito, la risposta n. 488 del 15 novembre 2019 afferma che è sufficiente provvedere con una successiva dichiarazione integrativa senza fare ricorso all’istituto della remissione in bonis.

Una società consolidante rappresenta di non aver indicato, nella dichiarazione di redditi 2018 (triennio 2018-2020), fra le partecipanti al regime opzionale della tassazione gruppo ai fini Ires una società, non avendo ancora questa deliberato la partecipazione al consolidato fiscale.

A seguito dell’avvenuta delibera, la consolidante ha presentato, nei successivi 90 giorni, una dichiarazione integrativa includendo la società nel quadro OP e versando contestualmente la prevista sanzione tributaria.

L’istante chiede all’Amministrazione finanziaria se tale comportamento è corretto.

Tassazione di gruppo Ires. Con la dichiarazione integrativa si sana l’omissione

L’Agenzia ricorda che la normativa sul regime di tassazione di gruppo ai fini Ires stabilisce che l’opzione deve essere comunicata alle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare la scelta.

Correttamente, la consolidante non ha incluso nella dichiarazione originaria la società in parola, mancando la delibera di partecipazione al consolidato.

Sulla validità della successiva dichiarazione integrativa, comprendente la nuova società partecipante al gruppo Ires, si sottolinea che, ai sensi del DPR n. 322/1998, devono considerarsi efficaci le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

Anche la circolare agenziale 42/E/2016 chiarisce che la dichiarazione integrativa presentata, entro i 90 giorni, per correggere errori od omissioni di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata, si sostituisce a quella originaria.

In conclusione è valida l’opzione per il consolidato anche per la società inizialmente non inclusa, senza ricorrere alla remissione in bonis.

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