Tassazione separata: cartella nulla senza avviso di liquidazione

Pubblicato il 21 maggio 2014 In materia di tassazione separata, si produce una violazione del procedimento di liquidazione quando l'Amministrazione finanziaria non effettua la comunicazione dell'esito della liquidazione al contribuente, ex articolo 1, comma 412, L. n. 311/2004.

Quale conseguenza?


Pertanto, afferma la Corte di cassazione, VI sezione tributaria, con ordinanza n. 11000 depositata il 20 maggio 2014, la violazione del procedimento in parola porta all'annullamento della cartella di pagamento con conseguente rigetto del ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate.

Infatti, precisa la Corte, la norma della legge n. 311/2004 chiaramente indica che l'esito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, come prescritto dall'art. 36-bis del Dpr n. 600/1973, deve essere comunicata al contribuente con raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale avviso riveste importanza in quanto contiene i criteri di liquidazione usati per giungere a definire le imposte applicabili ai redditi a tassazione separata: la sua mancanza, quindi, costituisce violazione dell'iter procedimentale e successiva nullità dell'atto emanato dalle Entrate.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy