Tax credit internazionale cinema e audiovisivo: domande da giugno

Pubblicato il 22 maggio 2026

Aperta la sessione 2026 per l’accesso al credito d’imposta destinato all’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi.

Con il decreto direttoriale del Ministero della Cultura – Direzione generale Cinema e audiovisivo n. 1244 del 19 maggio 2026, sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive da parte delle imprese interessate.

La misura riguarda le imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, che operano nell’ambito di opere cinematografiche e audiovisive realizzate con investimenti esteri e intendono beneficiare del tax credit previsto dall’articolo 19 della legge n. 220/2016.

Finestra temporale per la presentazione delle richieste

Le domande di accesso al credito d’imposta possono essere presentate dalle ore 12:00 del 3 giugno 2026 fino alle ore 23:59 del 31 agosto 2026.

Il decreto n. 1244/2026 individua due tipologie di richieste ammesse alla sessione 2026:

  1. richiesta preventiva, identificata con il codice settore TCPI;
  2. richiesta definitiva in assenza di preventiva, identificata con il codice settore TCPI3.

La richiesta preventiva deve essere trasmessa non oltre 90 giorni prima dell’inizio delle fasi di lavorazione. Successivamente, l’impresa dovrà presentare la richiesta definitiva, che deve essere inviata entro 180 giorni dal termine delle lavorazioni.

È inoltre possibile accedere direttamente alla procedura mediante richiesta definitiva in assenza di preventiva, da presentare comunque entro il termine massimo di 180 giorni dalla conclusione delle lavorazioni.

Comunicazione del credito spettante entro 60 giorni

Per le imprese in possesso dei requisiti, la Direzione generale Cinema e audiovisivo comunica l’importo del credito d’imposta spettante entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande.

Si tratta, quindi, di una procedura temporalmente definita, che consente alle imprese di conoscere l’esito dell’istanza e l’ammontare del beneficio riconosciuto dopo la chiusura della finestra di invio.

Certificazione dei costi e ruolo del revisore

Un passaggio centrale della procedura riguarda la certificazione di effettività e stretta inerenza dei costi eleggibili sostenuti.

In base al decreto direttoriale MiC n. 1244 del 19 maggio 2026, la certificazione deve essere allegata alla richiesta definitiva. Il revisore incaricato deve risultare registrato nell’apposita sezione della piattaforma DGCOL, secondo le indicazioni già previste dal decreto direttoriale n. 3361 del 14 ottobre 2024.

La procedura prevede due passaggi:

La certificazione, dunque, assume un ruolo essenziale per dimostrare che i costi indicati siano effettivamente sostenuti e direttamente collegati all’opera per la quale viene richiesto il beneficio.

Utilizzo del credito d’imposta

Il decreto del Ministero della Cultura del 19 maggio 2026 chiarisce anche le modalità di utilizzo del credito in compensazione.

Nel caso di presentazione della richiesta preventiva, il credito è utilizzabile:

La percentuale iniziale del 70% può essere ridotta al 40% qualora l’impresa ne faccia espressa richiesta.

Diversa è l’ipotesi in cui l’impresa presenti soltanto la richiesta definitiva in assenza di preventiva: in questo caso, il credito può essere utilizzato per il 100% dell’importo approvato.

Ordine di istruttoria delle domande

Le istanze saranno istruite seguendo un criterio legato alla data di inizio delle fasi di lavorazione, come dichiarata dal richiedente e comprovata dalla documentazione richiesta.

A parità di data di inizio delle lavorazioni, l’amministrazione terrà conto dell’ordine cronologico di invio delle domande.

Il decreto prevede inoltre che, se al termine della finestra temporale l’ammontare complessivo dei crediti richiesti dovesse superare lo stanziamento disponibile, il riconoscimento del beneficio avverrà nei limiti delle risorse finanziarie stanziate.

In tale ipotesi, la Direzione generale Cinema e audiovisivo potrà pubblicare l’elenco delle domande ammissibili, comprese quelle non finanziabili per esaurimento delle risorse, ordinate secondo i criteri stabiliti dal decreto.

Domande non finanziate e possibili sessioni successive

Le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse nella sessione 2026 non vengono automaticamente escluse dal sistema.

Il decreto stabilisce che tali istanze potranno essere considerate, salvo diversa indicazione del richiedente, in eventuali sessioni successive del 2026, sempre che vi siano nuove disponibilità finanziarie derivanti da un incremento dello stanziamento.

In questo caso, l’impresa non dovrà versare ulteriori spese di istruttoria per la stessa domanda, poiché l’istanza risulterà già esaminata.

Resta fermo, tuttavia, che le domande rinviate concorreranno con le nuove istanze secondo l’ordine della data di inizio delle lavorazioni e, in caso di parità, secondo l’ordine cronologico di trasmissione.

Cause di inammissibilità

Il decreto direttoriale n. 1244/2026 introduce anche alcune specifiche condizioni da rispettare a pena di inammissibilità della richiesta.

In particolare, la domanda deve essere accompagnata dal contratto assicurativo a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali riguardanti determinati beni dell’attivo patrimoniale, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 213/2023.

Inoltre, la richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa con firma digitale o con altra firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento eIDAS.

NOTA BENE: L’opera non deve possedere, neppure potenzialmente, i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana secondo le tabelle allegate al D.P.C.M. 11 luglio 2017.

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