Tax credit locazioni. Sì ai negozi con ricavi oltre 5 milioni di euro

Pubblicato il 10 febbraio 2021

La Direzione regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate scioglie un dubbio sulla possibilità e modalità di fruizione del Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, previsto dall'articolo 28 del DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazione dalla Legge n. 77 del 2020, che prevede un credito d'imposta per canoni di locazione, anche d'azienda, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività.

Nello specifico, la richiesta di chiarimenti giunge da una società che fabbrica calzature, ma che gestisce in proprio anche una serie di negozi per la vendita al dettaglio delle stesse.

La società istante ritiene di rientrare nell’ambito di applicazione del comma 3-bis dell'articolo 28 del DL n. 34/2020, che dispone che “alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento”.

La società richiama a suo favore la prassi dell'Agenzia delle Entrate, che con la circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, par. 2, ha precisato che l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale, non pregiudica la fruizione del credito d'imposta, anche in relazione a quest'ultima attività.

Tuttavia, un dubbio è sorto circa la corretta applicazione della norma sul Tax credit locazioni in relazione a tutte quelle imprese – che non sono poche in Italia – che operano sia all’ingrosso che al dettaglio o che svolgono congiuntamente attività di produzione di beni e la vendita degli stessi prodotti in negozi aperti ai consumatori finali.

L’Agenzia, dopo aver ripercorso la norma di cui al Decreto Rilancio, ritiene che il comma 3-bis dell’articolo 28 possa estendersi anche alle imprese multiattività che affiancano il commercio al dettaglio ad altre attività.

Ciò, in quanto si deve tener conto del fine agevolativo del suddetto articolo 28, il quale si propone espressamente di "contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" anche nel settore del "commercio al dettaglio”.

Pertanto, l’Agenzia ritiene coerente con il fine della norma che la società istante possa beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 3-bis allorché, come sembra emergere dai dati di bilancio, specificatamente dalle attività di commercio al dettaglio siano derivati - nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del cd Decreto Rilancio (periodo d'imposta 2019) - ricavi superiori a 5 milioni di euro.

La portata innovativa della conclusione della DRE è da riscontrare nel fatto che per valutare il superamento o meno della soglia di 5 milioni di euro - quale condizione per beneficiare del Tax credit locazioni in relazione ai canoni mensili per l'affitto dei locali in cui vengono svolte in via esclusiva attività di commercio al dettaglio - si debba assumere il totale dei ricavi dell’anno, senza, quindi, parcellizzare il dato in relazione alla sola attività di dettaglio.

Allo stesso modo, resta fermo che la società istante non potrà usufruire del credito d'imposta di cui al comma 3-bis con riferimento ai canoni versati per la locazione e la subconcessione degli immobili in cui sono svolte esclusivamente attività diverse da quelle di commercio al dettaglio.

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