Tax credit pubblicità, sì al beneficio anche senza margine incrementale

Pubblicato il 10 settembre 2020

Principali novità

Per il bonus pubblicità novità a tutto campo. A fronte delle modifiche normative arrivate nel periodo di lockdown (dapprima con il c.d. “Cura Italia” e, successivamente, con il decreto c.d. “Rilancio”), è ora stabilito che, per il solo anno 2020, il tax credit è calcolato nella misura unica del 50% (come modificato dall’articolo 186 del D.L.n.34/2020) dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati e non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.  In sostanza, la variazione introdotta per l’anno 2020 riguarda i seguenti due elementi:

Ciò premesso, va anche chiarito che l’espresso riferimento al “valore degli investimenti pubblicitari effettuati”, in assenza di un qualsivoglia richiamo al loro valore incrementale, fa venir meno, per l’anno 2020, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all'agevolazione fiscale.

 Ciò comporta che, limitatamente all'anno 2020, possono accedere all'agevolazione anche:

Così, se “a regime” non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero così come nel caso si abbia iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio, ciò è consentito limitatamente all’anno 2020. Con la nuova disposizione normativa, invece, restano invariate le tipologie di soggetti destinatari, le tipologie di investimento nonché le condizioni dell’agevolazione.

Soggetti e investimenti interessati

Invariati per il 2020 i soggetti destinatari del beneficio e le tipologie di investimenti pubblicitari. Come noto, possono beneficiare del credito d'imposta su investimenti pubblicitari i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica (in edizione cartacea o digitale) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.  In particolare, sono ammessi al beneficio gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (analogiche o digitali) iscritte al ROC e sui quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale ovvero presso il ROC e dotati del direttore responsabile. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate (nella circolare 25/E/2020) ha evidenziato che detta agevolazione è stata “estesa” anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali “non partecipate dallo Stato (mentre a “regime” la stessa spetta solo per gli investimenti su emittenti locali). Restano, invece, fuori dal tax credit le spese sostenute per altre forme di pubblicità come ad esempio: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, etc.. Per quanto riguarda, invece, gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa, nelle FAQ del Dipartimento dell’informazione ed editoria viene precisato che detti investimenti sono ammissibili purché:

  1. la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile ovvero presso il registro degli operatori della comunicazione tenuto dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
  2. la testata giornalistica sia dotata della figura del direttore responsabile.

Nuova comunicazione

Per l’anno 2020, “nuova” finestra temporale - dal 1° al 30 settembre 2020 - per l’invio della comunicazione telematica quale “prenotazione” per l’accesso al tax credit. Occorre, dunque, procedere all’invio della istanza on-line entro il prossimo 30 settembre. Restano, comunque, valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2020. È, comunque, possibile presentare a settembre una nuova comunicazione per sostituire quella presentata nel marzo 2020. Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda utilizzando il “nuovo” modello - pubblicato lo scorso 28 agosto sul sito web dell’Agenzia delle Entrate - che recepisce tutte le novità 2020.  Operativamente, il nuovo modello va utilizzato per presentare:

La comunicazione deve essere “sottoscritta” dal legale rappresentante dell'impresa, dell'ente non commerciale o dal lavoratore autonomo e contenere, tra gli altri:

a) i dati identificativi dell'impresa/ente non commerciale/ autonomo, ivi compreso il codice fiscale;

b) i dati relativi agli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare su ciascun mezzo di informazione nell’anno 2020, mentre non vanno indicati i dati relativi agli investimenti effettuati sui medesimi mezzi nell’anno precedente. Laddove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i relativi costi vanno esposti “distintamente” (vanno indicati: in colonna 2, l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2020 sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line; ed in colonna 6, l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2020 sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato). Dovranno, comunque, ripresentare la domanda i soggetti che effettuano investimenti nelle emittenti nazionali non partecipate dallo Stato in quanto eventualità non contemplata nella precedente comunicazione di marzo.

La sezione "impegno alla presentazione telematica" è predisposta a garanzia di chi affida l’incarico per la trasmissione del modello. In tale eventualità occorre seguire la seguente procedura:

La presentazione della comunicazione telematica è effettuata dall'intermediario esclusivamente attraverso le funzionalità di accesso mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dall'attestazione rilasciata dai servizi telematici.

Per accedere al beneficio è, inoltre, necessario presentare una “dichiarazione sostitutivaconcernente l’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici. Infatti, successivamente all'invio della comunicazione per l’accesso, dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica, la dichiarazione sostitutiva relativa gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato. Nessun documento deve essere “allegato” alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente. In seguito alla presentazione delle comunicazioni, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria formerà un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto. Successivamente, a valle della presentazione delle “dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

La rinuncia agli effetti di una "comunicazione per l’accesso" al credito di imposta precedentemente inviata, può essere presentata, per qualunque motivo, negli stessi termini per la presentazione della comunicazione stessa. La rinuncia presentata fuori termine, pertanto, non sarà presa in considerazione. Non è possibile, invece, presentare una rinuncia agli effetti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.

Condizioni per l'agevolazione

Invariate rispetto al passato anche le condizioni dell’agevolazione. Il bonus – come noto - è utilizzabile unicamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs.n.241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi. Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900 (istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E/2019). L’agevolazione – lo si ricorda - è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".  Operativamente, per accedere al bonus, è necessario inviare al Dipartimento Informazione e Editoria una apposita comunicazione utilizzando i servizi telematici delle Entrate e, quindi,  una delle seguenti modalità:

  1. “direttamente”, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  2. tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario;
  3. mediante un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

In particolare, se la comunicazione (sia quella per l’accesso che la dichiarazione sostitutiva) è presentata:

La stessa duplice modalità deve essere seguita anche per la sottoscrizione della “dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito di imposta è superiore a € 150.000”.

Attenzione, però, che l'ordine cronologico di presentazione delle domande è “irrilevante” ai fini della concessione dell’agevolazione. Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, si procederà alla “ripartizione” percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

Sul piano fiscale, considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione (ex articolo 57-bis del D.L. n.50/2017) non dispone espressamente l’irrilevanza del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.

L’articolo 4, comma 2 del D.P.C.M. n. 90/2018 prevede, poi, che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Tuir. Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il principio di competenza che - per le prestazioni di servizi - è regolato dal comma 2, lettera b), del citato articolo 109, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”. Conseguentemente, i costi relativi a prestazioni di servizio sono di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

La norma, tuttavia, non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti e, pertanto, ai fini delle stesse sono consentiti i pagamenti effettuati con “qualsiasi mezzo”.

Va, altresì, evidenziato che l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'Iva se detraibile. Nel caso di Iva indetraibile, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria. Va segnalato che sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità. Se le fatture non sono state emesse da "imprese editoriali", ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere specificato l'importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall'importo relativo al compenso dell'intermediario.

La nuova norma, infine, conferma che continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.C.M. n. 90/2018 riguardanti le modalità ed i criteri di attuazione della misura agevolativa. Si segnala che il tax credit va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a  seguito degli investimenti  effettuati  e  nelle  dichiarazioni  dei  redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non solare, indicano il bonus nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di  maturazione  del  credito  riferito  agli investimenti effettuati nell'anno solare. Resta fermo che la fruizione del beneficio è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni (comprese, quindi, ad esempio, “patent box”, credito di imposta RS, ecc.), laddove insista sui medesimi costi ammissibili.

Aspetti contabili

Sul piano contabile si osserva che, generalmente, i costi di pubblicità sono rilevati come costi di periodo da esporre nella voce B.7 del conto economico. In particolare, ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta  le  spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle  spese accessorie, dei costi  di  intermediazione  e  di  ogni  altra  spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche  se  ad  esso funzionale o connessa.  Il credito d’imposta riconosciuto a fronte delle spese di pubblicità, invece, è configurabile quale contributo “in conto esercizio” da imputare alla voce A.5 del conto economico. Rientrano, infatti, tra i contributi in conto esercizio quelli erogati, sia in base alla legge che a disposizioni contrattuali, che hanno natura di “integrazione” dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri (OIC 12, par. 56).  In particolare, secondo l’OIC, i contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con “certezza” il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti.  Conseguentemente, il contributo corrisposto va classificato nella voce A.5 del Conto economico con “separata” indicazione.

Una attestazione per dare effettività alle spese

Come stabilito dall'articolo 4, comma 2 del D.P.C.M. 16 maggio 2018 l'effettuazione delle spese deve risultare da una apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali (ad esempio, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro), ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile. Pertanto, il commercialista dell’impresa richiedente, se iscritto nell’apposito registro dei revisori legali, può rilasciare l’attestazione richiesta dal sopracitato D.P.C.M. per attestare l’effettività della spesa sostenuta. Detta attestazione, quindi, riguarda esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese, mentre la dichiarazione che gli investimenti indicati rientrano tra quelli ammissibili viene rilasciata mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenuta nella comunicazione telematica.

L’attestazione sull’effettuazione delle spese costituisce un documento necessario per l’accesso al credito di imposta e, pertanto, non deve essere prodotta in relazione alla comunicazione per l’accesso al credito di imposta, che equivale ad una prenotazione delle risorse, ma solo in relazione alla “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, di cui costituisce un presupposto. Inoltre, detta attestazione deve essere conservata dal beneficiario richiedente, per i controlli successivi, ed esibita su richiesta dell’Amministrazione.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, il beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

oppure

Tale dichiarazione sostitutiva va resa - ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 - sia nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta che nella dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.

Attività di controllo

Restano ferme le attività di controllo sul beneficio fiscale. Laddove sia accertata la carenza di uno dei requisiti previsti e, quindi, l’indebita fruizione del tax credit, l’Amministrazione finanziaria provvederà al recupero delle relative somme. In particolare, il bonus è “revocato” nel caso in cui sia accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca “parziale”, invece, è disposta solo se dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.

Il credito d’imposta “liquidato”, tuttavia, potrebbe essere “inferiore” a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, è prevista una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Laddove si proceda alla ripartizione delle risorse tra i beneficiari scattano due specifici limiti individuali: uno pari al 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali e, l’altro, pari al 2% delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive, tenendo conto delle distinte imputazioni.   

 

Quadro Normativo

AGENZIA DELLE ENTRATE – ISTRUZIONI MODELLO DI COMUNICAZIONE AGGIORNATE AL 27/08/2020;

AGENZIA DELLE ENTRATE – MODELLO DI COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE AGGIORNATO AL 27/08/2020;

DECRTO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 77 DEL 17 LUGLIO 2020;

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA – FAQ;

 

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