Tax credit sanificazione, valevole anche per spese edili

Pubblicato il 17 settembre 2020

Con un triplo intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate (risposte nn. 361, 362 e 363 del 16 settembre 2020), sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione del tax credit per la sanificazione degli ambienti di lavoro, così come disposto dal cd. “Decreto Rilancio”, e del tax credit per l’adeguamento dei posti di lavoro. Vediamoli nel dettaglio.

Tax credit, no all’installazione dell’ascensore

Con la risposta n. 361 del 16 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha espressamente escluso dalle spese agevolabili l’installazione di un ascensore. Si ricorda, al riguardo, che il credito d’imposta di cui all’art. 120 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, agevola al 60% le spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

L’Amministrazione Finanziaria nega l’agevolazione sulla base del presupposto che le prescrizioni sono destinate a regolamentare l’uso degli impianti esistenti che non impongono in alcun modo l’incremento degli ascensori, al fine di garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.

Tax credit, ok al ripristino della pavimentazione

La risposta n. 362 del 16 settembre 2020, invece, conferma l’agevolazione delle spese edilizie per il ripristino della pavimentazione e il rifacimento dell’impianto elettrico in seguito agli interventi edili necessari per modificare il layout della struttura necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19.

Al contrario, non sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto di un compattatore, per l’installazione di un impianto di condizionamento/areazione e per l’installazione di un montacarichi. Questo perché le spese non sono riconducibili né agli interventi edilizi né agli interventi per l’acquisto di arredi di sicurezza.

Tax credit, escluse le consulenze in materia di prevenzione

Infine, con la risposta n. 363 del 16 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate afferma che le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro non rientrano nella fattispecie di fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 125 del cd. “Decreto Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Secondo l'Agenzia, infatti, è necessario che le spese sostenute siano, in ogni caso, riferibili alle attività menzionate nel co. 1 dell'art. 125, e cioè, alla sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati) e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Per questi motivi, le predette spese non devono essere considerate ai fini della fruizione del credito d'imposta in commento.

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