Tax credit distribuzione quotidiani e periodici. Codice tributo per l'utilizzo

Pubblicato il 23 dicembre 2022

Si è chiuso il 14 novembre scorso lo sportello per presentare le domande per il credito d’imposta per la distribuzione delle testate edite, di cui all’art. 67 comma 1 del DL n. 73/2021 e disciplinato dal DPCM 26 ottobre 2021.

Con risoluzione n. 79 del 22 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24. Il codice è il seguente:

Esso va inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Tax credit distribuzione quotidiani e periodici

Il credito d’imposta a favore delle imprese editrici per la distribuzione di quotidiani e periodici è una misura che è stata introdotta dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 67, commi da 1 a 6, Dl n. 73/2021). L’Aiuto era subordinato all’autorizzazione da parte della Commissione europea che è arrivata con la decisione n. C(2022) 4898 final pubblicata in data 13 luglio 2022 che ha dato parere positivo sulla compatibilità della misura relativa al credito di imposta per la distribuzione delle testate edite con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato.

Il bonus è pari al 30% delle spese sostenute nel 2020 per la distribuzione e il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.

I beneficiari sono imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali.

Rientrano nel credito le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109, Tuir.

Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione e il modello F24 deve essere presentato, a pena di scarto, solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

I requisiti per accedere all’agevolazione sono:

Gli interessati sono tenuti a presentare istanza al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.

Bonus distribuzione giornali, primo sportello

Con il Dpcm 26 ottobre 2021 erano stati fissati i termini per la presentazione delle domande. Era disposto che le domande potevano essere presentate tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2021, attraverso la procedura telematica disponibile nell'area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”.

Lo stesso decreto prevedeva che nel caso in cui l’autorizzazione della Commissione europea non fosse intervenuta prima della decorrenza dei termini di presentazione delle domande sopra indicati, questi sarebbero stati differiti con decreto del capo del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

Tax credit distribuzione periodici e giornali, differimento del termine per domande

Pertanto, all’indomani del via libera alla misura da parte della Commissione europea, il Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria di cui all’articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. 26 ottobre 2021, ha fissato con il decreto del 2 agosto 2022 le nuove date per la presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta a favore delle imprese editrici per la distribuzione di quotidiani e periodici.

I nuovi termini prevedono che la domanda può essere presentata dal 14 ottobre 2022 al 14 novembre 2022.

Lo sportello telematico per la trasmissione delle domande sarà aperto dal giorno 14 ottobre, ore 10.00, fino al 14 novembre, ore 23.59.

Il Dipartimento, trascorsi 30 giorni dalla scadenza per l’inoltro delle istanze, verificati i requisiti, forma e pubblica sul proprio sito l’elenco dei beneficiari del credito d’imposta con l’indicazione dell’importo spettante a ciascuno tenendo conto dell’eventuale ripartizione proporzionale nel caso in cui i fondi stanziati non siano sufficiente a soddisfare per intero le richieste. Tale elenco è contestualmente trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

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