Telecamere finte: serve l’autorizzazione dell’ITL?

Pubblicato il 02 agosto 2018

Telecamere finte all’interno del negozio? Va comunque chiesta all’Ispettorato del lavoro l’autorizzazione all’installazione del sistema di videosorveglianza. Ciò è quanto emerge da una lettura della prassi amministrativa e della giurisprudenza formatasi in materia di reato di pericolo.

Vediamo di fare il punto, concentrando l’analisi sull’art. 4 comma 1 della L. n. 300 cit..
Tale previsione recita: “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato con associazioni sindacali ovvero in alternativa previa autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato territoriale competente”.

La norma, come novellata dall’art. 23 del D.lgs. n. 151/15, ribadisce la necessità che l’installazione di apparecchiature sia preceduta da una forma di codeterminazione (accordo) tra parte datoriale e rappresentanze sindacali dei lavoratori. Con la conseguenza che se l’accordo (collettivo) non è raggiunto, il datore di lavoro deve far precedere l’installazione dalla richiesta di un provvedimento autorizzativo da parte dell’autorità amministrativa (Ispettorato territoriale del lavoro). Il provvedimento, infatti, tiene luogo al mancato accordo sindacale.
In mancanza di accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione, l’installazione dell’apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionata dall’art. 38 della L. n. 300 cit.. Trattandosi di reato contravvenzionale, punito con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, è richiesta l’adozione del provvedimento di prescrizione ex art. 15 del D.lgs. n. 124/04.

Recentemente l’Ispettorato del lavoro con lettera circolare n. 302 del 18 giugno 2018, ha fornito indicazioni operative in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, ritenendo non satisfattive le istanze motivate con la generica dizione “sicurezza aziendale”. A tal fine, rileva l’Ispettorato, occorre che, in fase istruttoria, si proceda a un analitico esame delle motivazioni addotte dall’impresa per l’utilizzo di strumenti di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori onde verificare anche con il DVR, la correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate.

In proposito non va sottaciuto che la “tutela del patrimonio aziendale”, quale fatto giustificativo della installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, è stata espressamente codificata dall’art. 23 comma 1 del D.lgs. n. 151/2015 - cd. Jobs Act - che ha interamente riscritto l’art. 4, St. Lav..

Giova ai fini del presente contributo sottolineare la rilevanza attribuita non tanto all’effettività del controllo, quanto piuttosto alla potenzialità della ripresa a distanza dell’attività lavorativa. Si tratta di un aspetto più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che ha configurato il reato di cui all’art. 4 della L. n. 300 cit. al ricorrere della mera installazione di videocamere, quantunque non funzionanti ovvero funzionanti in maniera discontinua ovvero saltuaria (Cass. 6 marzo 1986, n. 1490, in Not. Giur. Lav., 1986, 155; Cass. 921/97).

Alla base di tale orientamento vi è l’impostazione che considera l’art. 4 della L. n. 300 cit. come un reato di pericolo, punibile, pertanto, a prescindere dalla messa in funzione o dal concreto utilizzo delle attrezzature (cfr. Cass. pen. Sez. III, 07/04/2016, n. 45198), essendo semmai necessaria l’idoneità di queste ultime a riprendere le immagini e quindi a esercitare un controllo sull’attività lavorativa.

La logica conclusione di tale ragionamento sarebbe quella per cui le apparecchiature c.d. “giocattolo”, in quanto inidonee a registrare alcunché, non rientrerebbero nel portato applicativo della previsione di cui all’art. 4 della L. n. 300 cit., con la conseguenza che le stesse potrebbero essere liberamente installate dall’impresa senza ricorrere all’accordo o alla procedura amministrativa testé descritta.

Tale concetto però non è stato accolto dall’Ispettorato del Lavoro, il quale, con nota 1241 del 2016, ha osservato che i presupposti previsti dall’art. 4 della Legge n. 300 ricorrono “anche nel caso di telecamere ‘finte’ montate a scopo esclusivamente dissuasivo”.

Se infatti è vero che la fattispecie di cui all’art. 4 della L. 300 cit. contempla un reato di pericolo allora per corollario occorre dedurre che la realizzazione dell’illecito, non richiede la concreta lesione del bene tutelato, essendo piuttosto determinante, la menomazione della sfera di libertà morale ingenerata nel soggetto passivo dall’uso di un oggetto che abbia l’apparenza esteriore del sistema di videosorveglianza.

Si tratta quest’ultimo di un principio che è stato colto dall’orientamento pretorio formatosi in materia di uso di armi giocattolo. Tali indirizzo ha posto l’accento non tanto sulla concreta idoneità lesiva dello strumento, quanto piuttosto sull’effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall’uso di un oggetto che abbia una fattezza del tutto corrispondente a quella dell’arma vera e propria.

Ora trasponendo tale principio alla nostra materia, si desume agevolmente che l’installazione di videocamere c.d. finte e utilizzate per la tutela del patrimonio aziendale a scopo dissuasivo, specie ove non accompagnate da una idonea informativa resa ai dipendenti, possiedono senz’altro una idonea capacità a generare nel lavoratore la convinzione di essere osservato a distanza dal datore di lavoro nello svolgimento della propria attività di lavoro. E proprio tale capacità ovvero apparenza esteriore giustifica la necessità da parte dell’impresa di osservare la procedura di cui all’art. 4 comma 1 della L. n. 300 cit., onde garantire il rispetto integrale della dignità e della riservatezza del prestatore di lavoro.

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell’opinione degli autori e non impegnano l’amministrazione di appartenenza
Ogni riferimento a fatti e/o persone è puramente casuale

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Piano Transizione 4.0: al via la compensazione. Ok ai nuovi modelli

29/04/2024

Riders: un cambio di passo con la direttiva UE?

29/04/2024

Sede trasferita in altro Stato membro? Norme italiane inapplicabili

29/04/2024

Lotta al lavoro sommerso, arriva la task force istituzionale

29/04/2024

Contraddittorio preventivo, gli atti esclusi

29/04/2024

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Flash

29/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy