Tempestiva la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza

Pubblicato il 11 aprile 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 13485 del 4 aprile 2011, ha annullato il provvedimento con cui il Tribunale del riesame di Palermo aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, la richiesta di riesame dell'ordinanza con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo indagato per traffico di stupefacenti.

In particolare, il Tribunale aveva fatto decorrere il termine di dieci giorni per proporre la richiesta di riesame dalla data della comunicazione telefonica effettuata in favore del difensore con cui si notiziava dell'arresto dell'indagato e non invece dalla successiva data con cui era stata effettuata la notifica, allo stesso difensore, a mezzo di ufficiale giudiziario del deposito dell'ordinanza cautelare.

Per la Corte,“la richiesta di riesame proposta dal difensore nel termine di legge computato dalla notificazione dell'avviso di deposito fatto nelle forme ordinarie a mezzo di ufficiale giudiziario”, era da considerarsi ammissibile e tempestiva, “pure se lo stesso avviso di deposito era stato allo stesso difensore in precedenza notificato a mezzo telefax, previa comunicazione telefonica”. La notifica disposta dal giudice anche mediante “mezzi idonei” – continua la Corte – deve essere considerata una forma di notifica di carattere speciale non applicabile “oltre i casi considerati di urgenza, appunto eccezionali”.
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