Temporary Framwork, aiuti anti Covid convertibili in sovvenzioni

Pubblicato il 02 aprile 2021

Assonime analizza le previsioni del Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato nell’emergenza Covid-19 alla luce delle ultime modifiche apportate dalla Commissione europea lo scorso 28 gennaio. In linea generale, illustra l’esperienza di applicazione del Quadro da parte degli Stati membri dal marzo 2020 fino all’inizio di quest’anno, tenendo conto del fatto che il Quadro temporaneo si applicherà fino alla fine del 2021.

Il tutto, pubblicando la circolare n. 10 del 1° aprile 2021, dal titolo: "Il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per il 2021 e le scelte in Italia alla luce del decreto Sostegni”.

Il documento si articola in sette capitoli, in cui vengono passate in rassegna le principali caratteristiche del Quadro temporaneo, le successive modifiche e la sua utilizzazione dai diversi Stati membri nella prima fase di applicazione, fino ad analizzare, poi, in maniera più dettagliata, gli spazi di azione a disposizione dei singoli Stati membri per adottare aiuti di Stato nell’emergenza Covid-19 e la nozione di impresa rilevante ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Quadro.

Nell’ultima parte della circolare, infine, vengono approfondite le scelte compiute nel Decreto Sostegni al fine di avvalersi delle nuove possibilità offerte dal Quadro, in particolare dei nuovi massimali previsti per gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1) e per gli aiuti volti a coprire i costi fissi non coperti (sezione 3.12).

Quadro temporaneo aiuti di Stato, nozione di “impresa unica”

Assonime osserva come nel primo periodo di applicazione del Quadro temporaneo si sia discusso molto sulla nozione di impresa da utilizzare per valutare il raggiungimento dei massimali.

In l’Italia, la questione è stata sciolta con la pubblicazione del Decreto Sostegni (DL n. 41/2021), che all’articolo 1, comma 17, ha specificato che ai fini della verifica del rispetto dei massimali per le misure di aiuto di Stato adottate ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo rileva la nozione di impresa unica prevista dai regolamenti europei sugli aiuti di Stato de minimis.

Proprio in base al Regolamento de minimis, infatti, si considerano impresa unica, ai fini dell’applicazione della disciplina de minimis, le imprese operanti in uno stesso Stato membro e controllate direttamente o indirettamente da un medesimo soggetto.

Affinché le imprese non superino i massimali di aiuti previsti dal citato Regolamento, secondo Assonime appare giustificato applicare, come indicato dal DL “Sostegni”, alla nozione di impresa rilevante ai fini del calcolo dei massimali di aiuto quella di impresa unica come indicata dal Regolamento de minimis.

Dato che il Quadro temporaneo consente il cumulo degli aiuti delle sezioni 3.1 e 3.12 con gli aiuti de minimis, applicare nozioni diverse di impresa creerebbe incertezze soprattutto in sede di controlli.

Quadro temporaneo aiuti di Stato, cumulo tra gli aiuti

Il Quadro temporaneo ammette che possono essere cumulati tra loro gli aiuti delle sue sezioni con gli aiuti de minimis, conformemente alle disposizioni di ciascuna sezione del Quadro.

Specificatamente, il punto 87 dispone che gli aiuti nell’ambito della sezione 3.12 non possano essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili. Secondo Assonime per assicurare una corretta applicazione della disciplina da parte delle imprese, sarà utile chiarire le conseguenze pratiche di questo vincolo, indicando in particolare se sia o meno possibile combinare i massimali delle sezioni 3.1 e 3.12, nel rispetto dei relativi presupposti, anche nell’ambito di uno stesso strumento.

Quadro temporaneo aiuti di Stato, finanziamenti anti Covid convertibili in sovvenzioni

Per spingere i Paesi Ue a scegliere principalmente aiuti che il beneficiario possa rimborsare (come per esempio: anticipi rimborsabili, garanzie e prestiti), il nuovo Quadro temporaneo permette agli Stati che hanno concesso aiuti in forme rimborsabili di convertirli in altre forme di aiuto, come, per esempio, le sovvenzioni.

Per beneficiare di questa possibilità, gli Stati membri devono notificare alla Commissione Ue la conversione prima della scadenza del Quadro temporaneo e il cambio dello strumento deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Inoltre, si evidenzia come le imprese abbiano la possibilità di usufruire di varie tipologie di aiuti, sempre nel rispetto del limite massimo ora individuato in 1,8 milioni di euro. Possono, però, anche rinunciare ad una agevolazione ottenuta per richiederne un'altra più favorevole, a condizione che il cambio avvenga entro il 31 dicembre 2021.

Quadro temporaneo aiuti di Stato, calcolo dei costi fissi per i contributi

Infine, Assonime, nella circolare n. 10/2021, rende nota anche la modalità di calcolo dei costi fissi che possono ottenere i contributi a fondo perduto.

Ai fini del conteggio dei costi fissi utili a percepire i contributi a fondo perduto, le aziende devono prendere come riferimento i costi sostenuti indipendentemente dal livello di produzione.

Tali costi fissi devono essere considerati al netto dei costi variabili e non devono essere coperti da altre fonti quali assicurazioni o eventuali altri aiuti di Stato e misure di sostegno.

La percentuale di aiuto non può superare il 70 % dei costi fissi non coperti o, per le microimprese e le piccole imprese, il 90 % dei costi fissi non coperti.

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