Tenuità del fatto Niente spese parte civile

Pubblicato il 11 febbraio 2017

La decisione ai sensi dell’art. 131 bis c.p.- dunque la non punibilità per particolare tenuità del fattoesonera l’imputato dal pagamento delle spese sostenute dalla parte civile.

Rifusione spese parte civile Solo con sentenza di condanna

Difatti, solo le sentenza di condanna e quindi di accertamento della responsabilità penale, di fissazione di una pena e di condanna per la responsabilità civile, legittimano la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di parte civile.

Orbene, la pronuncia del giudice ex art. 131 bis c.p. non rientra nel novero delle suindicate sentenze di condanna, poiché, anche se accerta il reato, dispone tuttavia il proscioglimento dal medesimo per la sussistenza della causa di non punibilità.

Nell'ordinamento processuale penale si rinviene una sola eccezione alla regola della permanenza delle statuizioni civili, che deve intendersi di stretta interpretazione; ossia quando, in caso di proscioglimento per amnistia o prescrizione del reato, il giudice dell’impugnazione deve, in presenza di una condanna nel grado precedente, decidere sulle statuizioni civili.

Analoga norma non è stata invece redatta per il caso di specie, ossia di pronuncia ex art. 131 bis c.p.

Ne deriva dunque che, allo stato della legislazione, in caso di particolare tenuità del fatto, i diritti del danneggiato potranno trovare adeguata tutela solo nel procedimento instaurato dinanzi al giudice civile, analogamente a quanto avviene in ipotesi di abolitio criminis.

E’ tutto quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 6347 del 10 febbraio 2017, accogliendo il ricorso di un imputato per minaccia, condannato alla rifusione delle spese di parte civile, pur essendo stato prosciolto per speciale tenuità dell’offesa.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Valutazione aziende in crisi: guida CNDCEC al metodo DCF

07/08/2025

Raccomandazione UE: ok standard volontario di sostenibilità per PMI

07/08/2025

Decreto Economia, contratti a termine: causali tra le parti fino al 2026

07/08/2025

Occultamento documentale: rilievo penale delle fatture non registrate

07/08/2025

Decreto Economia 2025 approvato definitivamente: tutte le misure per imprese e famiglie

07/08/2025

CCNL Centri elaborazione dati - Accordo di rinnovo del 28/7/2025

07/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy