Con sentenza n. 44319 depositata il 19 ottobre 2016, la Corte di cassazione ha escluso l’applicazione della scriminante della particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis del Codice penale in una vicenda penale relativa ad abusi edilizi.
Nel dettaglio, si trattava dell’edificazione, senza Dia e senza il permesso di costruire, di un nuovo piano abitabile sopra ad un immobile in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, costruzione per la quale i giudici di legittimità hanno espressamente escluso che potesse parlarsi di “offesa di particolare tenuità”.
Inoltre – si legge nel testo della decisione n. 44319/2016 – andava aggiunto che l’articolo sopra richiamato non poteva essere applicato tenuto conto della contemporanea violazione di più disposizioni della legge penale.
Per come, infatti, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis del codice penale non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole”.
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