Termine breve per impugnare: stessa decorrenza per notificante e destinatario

Pubblicato il 05 marzo 2019

Con riferimento alla notificazione della sentenza ai sensi dell'articolo 326 del Codice di procedura civile, il termine breve di impugnazione di trenta giorni decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario.

Questo in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento; detti effetti, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti.

Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale 

E’ questo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 6278 del 4 marzo 2019, risolvendo un contrasto giurisprudenziale esistente sulla specifica questione di diritto sollevata dalla Seconda sezione civile.

Questione di diritto: quale decorrenza per il notificante?

Quest’ultima, nella propria ordinanza interlocutoria, aveva evidenziato i due contrapposti orientamenti in ordine alla individuazione - per il notificante - del dies a quo del termine breve per impugnare.

Un primo orientamento individua il dies a quo del termine breve nel momento in cui il notificante consegna all'ufficiale giudiziario la sentenza o l'atto di impugnazione da notificare, essendo detta consegna un fatto idoneo a provare in modo certo, e con data certa, la conoscenza della sentenza da parte dell'impugnante, in applicazione analogica del principio di cui all'art. 2704, primo comma, ultimo periodo, Codice civile.

L’altra interpretazione, invece, afferma che la bilateralità degli effetti della notifica della sentenza per il notificante e per il destinatario implica contestualità degli effetti e, quindi, decorrenza del termine breve dalla medesima data.

Alla luce delle due letture, le Sezioni Unite erano state chiamate a precisare se, nell’ambito della notificazione della sentenza, il termine breve di impugnazione decorresse, per il notificante, dalla data di consegna della sentenza all'ufficiale giudiziario ovvero dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.

No a scissione soggettiva degli effetti della notifica

E il Massimo Collegio di legittimità, sulla specifica materia, ha ritenuto che non potesse trovare applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione e che andasse, di contro, affermata l'efficacia bilaterale "sincronica" della notifica della sentenza e la "unicità" o "comunanza" del termine per impugnare, nel senso che quest'ultimo decorre per entrambe le parti dalla medesima data.

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