Termine di decadenza di otto anni in caso di crediti d'imposta inesistenti

Pubblicato il 21 febbraio 2023

In tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente, l'applicazione del termine di decadenza ottennale di cui all'art. 27, comma 16, Dl n. 185/2008, presuppone l'utilizzo non già di un mero credito "non spettante", bensì di un credito "inesistente".

Per credito inesistente, in particolare, deve intendersi il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e all'art. 54-bis del DPR n. 633/1972.

Da tali considerazioni deriva che, nei casi in cui il credito non sia reale, ma sia stato creato artificiosamente, trova applicazione il predetto termine di otto anni.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 5243 del 20 febbraio 2023, in riferimento all'applicazione del termine decadenziale di otto anni in base al quale lo specifico atto di recupero per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti deve essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.

Nella specie, la Suprema corte ha accolto, con rinvio, uno dei motivi di doglianza sollevati da una società contribuente, oppostasi ad alcuni atti di recupero di crediti di imposta asseritamente maturati, in riferimento a varie annualità.

Rispetto a un preciso anno d'imposta, in particolare, era stato dedotto che l'azione di recupero dell'Ufficio finanziario fosse tardiva.

Di spettanza del giudice del rinvio, quindi, la verifica, quanto a IRPEF e IVA, del momento dell'effettivo utilizzo del credito e la collegata decisione in ordine alla tempestività o meno dell'azione di recupero.

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