Deposito e pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della decisione nell’elenco cronologico, con attribuzione del relativo numero identificativo e conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e richiederne copia autentica.
Da questo momento la sentenza “esiste” a tutti gli effetti e comincia a decorrere il cosiddetto termine lungo per la sua impugnazione.
E’ quanto precisato dalle Sezioni unite civili di Cassazione al fine di superare i dubbi interpretativi più volte manifestati nei casi che la Suprema corte definisce di “impropria scissione” tra i momenti di deposito e pubblicazione, attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date rispettivamente indicate, appunto, come di deposito e di pubblicazione.
In dette ipotesi – spiega il massimo Collegio di legittimità - il giudice che verifica la tempestività dell’impugnazione è tenuto ad accertare il momento di decorrenza del termine d’impugnazione, il momento, ossia, in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze e l’attribuzione del relativo numero identificativo.
Ciò va verificato attraverso un’istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso alla presunzione semplice ovvero, in ultima analisi, alla regola di giudizio ex articolo 2697 del Codice civile ai sensi della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione.
Questo è quanto si apprende nel testo della sentenza delle Sezioni Unite civili di Cassazione n. 18569 del 22 settembre 2016.
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