Termine lungo per le rettifiche

Pubblicato il 27 aprile 2006

tributaria regionale del Lazio – sentenza 28/8/2006, depositata il 27 marzo – afferma un importante principio ritenendo che la dichiarazione dei redditi, che non ha natura di atto negoziale e dispositivo ma reca un’esternazione di scienza e di giudizi, è modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e valutazione dei dati riferiti e rappresenta un momento procedimentale teso ad accertare l’effettiva obbligazione tributaria. Nella sentenza 28/8/2006 vengono definiti con precisione i limiti temporali circa l’emendabilità e la ritrattabilità della dichiarazione dei redditi rispetto agli errori che il contribuente ha commesso. Essa rileva come l’articolo 9 del Dpr 600/37, commi 7 e 8, non ponga limiti alla detta ritrattabilità. Nel caso di cui trattano, i giudici affermano come non siano applicabili i termini di decadenza di cui all’articolo 38 del Dpr 602/73, poiché nella fattispecie considerata non si verte dell’ipotesi d’una vera istanza di rimborso dovuta ad errori commessi dal contribuente, ma di una rettificazione della denuncia dei redditi affetta da un errore materiale. Il collegio dice: “Un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva (articolo 53, comma primo, della Carta costituzionale) e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (articolo 97, comma primo, della Carta costituzionale)”. Dunque, la richiesta di rimborso legata a una rettifica dei dati dichiarati nel modello Unico, non determina l’applicazione di alcun termine decadenziale.

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