Assemblea condominiale. Per la tempestività della convocazione conta l’avviso di giacenza

Pubblicato il 07 ottobre 2017

L’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.

In detto contesto, al fine di ritenere fornita la prova del rispetto della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data di pervenimento dell'avviso di convocazione medesimo all'indirizzo del destinatario. Viene fatta salva, in ogni caso, la possibilità per quest'ultimo di provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di avere notizia della convocazione.

Natura recettizia dell’avviso di convocazione

Detto avviso, deve qualificarsi come atto di natura privata e, in particolare, come atto unilaterale recettizio ai sensi dell’articolo 1335 del Codice civile.

Nel dettaglio, il momento del pervenimento dell’avviso, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata tramite lettera raccomandata e questa non sia stata non consegnata per l’assenza del condomino, coincide con il rilascio da parte dell’agente postale dell'avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi.

E’ questo il principio ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 23396 del 6 ottobre 2017, con la quale è stato accolto il ricorso promosso da un condominio contro la decisione di appello che aveva ritenuto non provata la ricezione di un avviso di convocazione di assemblea, nei confronti di un condomino, almeno cinque giorni prima dell’adunanza.

Diversamente da quanto affermato dalla Corte di legittimità, i giudici di secondo grado avevano ritenuto applicabile il principio della scissione degli effetti delle notifiche e che, quindi, la convocazione inviata per posta si perfezionasse, per il destinatario, con il compimento della giacenza o con il ritiro del piego.

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