Termini più lunghi per i ricorsi tributari

Pubblicato il 16 giugno 2008 La Cassazione, con la sentenza 12185 del 2008, afferma che il termine dei trenta giorni per il deposito del ricorso in Commissione tributaria per la costituzione in giudizio decorre dalla data del ricevimento del ricorso da parte del destinatario, spedito dal ricorrente o dall’appellante tramite servizio postale. La sentenza muove dal ricorso di una contribuente che eccepiva il vizio procedurale dell’intempestivià della costituzione in giudizio da parte dell’Ufficio in ogni grado del processo di impugnazione della verifica Iva che aveva intentato e che vedeva il ribaltamento in appello della sentenza di primo grado in suo favore. Con la pronuncia in oggetto la Corte asserisce il contrario di quanto sostenuto nel pregresso dalla giurisprudenza di legittimità che indicava che il termine decorresse dalla data di spedizione della raccomandata. A legittimare la nuova decisione è l’articolo 16, comma 5, del decreto sul contenzioso fiscale che stabilisce che in caso di notifica a mezzo posta questa “si considera fatta” al momento della spedizione ma che i termini decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e ulteriore detrazione d'imposta

16/05/2024

Accomodamento ragionevole e inclusione sociale dei disabili: cosa cambia

15/05/2024

Contraddittorio preventivo, nuove correzioni nell’ambito del Decreto Superbonus

15/05/2024

Sciopero occulto nei servizi pubblici essenziali: sindacati sanzionati

15/05/2024

Riduzione contributiva in edilizia; domande entro il 15 maggio 2024

15/05/2024

Emendamento Superbonus: Sugar tax al 2025

15/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy