Terreni agricoli, niente Irpef se è stata pagata la mini-Imu

Pubblicato il 19 aprile 2014 Non è dovuta l’Irpef sui terreni agricoli e su quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, sui quali è stata pagata la mini-Imu entro il 24 gennaio 2014.

La precisazione giunge dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41/E del 18 aprile 2014.

L’effetto sostituzione – precisa la risoluzione – opera anche nel caso in cui l’Imu sia giuridicamente dovuta, ma non sia stata versata per effetto del riconoscimento delle detrazioni.

Come compilare il modello di dichiarazione dei redditi

In virtù della disposizione di legge che prevede che il tributo municipale sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionale e comunale dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, l’Agenzia ricorda che nel modello 730/2014 nel paragrafo “Terreni non affittati” (pag. 15) si precisa che l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale del terreno anche se per il 2013 è dovuta esclusivamente la mini-Imu.

Definita la regola generale, si individuano i due casi riportati nelle istruzioni del modello dichiarativo per i quali l’Imu non è dovuta.

Essi sono:
- i terreni ricadenti in aree montane o di collina, per i quali è prevista l’esenzione dall’Imu;
- i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, esclusi dal tributo per l’anno 2013.

Per questi ultimi nel caso in cui fosse stata versata la mini Imu entro lo scorso mese di gennaio varrebbe il principio generale di sostituzione Imu-Irpef. Pertanto, il reddito dominicale del terreno non affittato non va assoggettato all’Irpef e alle relative addizionali e la colonna 9 del quadro A non va compilata.
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