Terreno prima dell'alienazione L'agevolazione resta

Pubblicato il 02 luglio 2016

Ai fini del mantenimento dell'agevolazione prima casa, è soddisfatto l'onere di legge se il contribuente, entro un anno dalla relazione del primo mobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando poi concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale.

Il suolo attrae tutto ciò che vi è sopra incorporato

Non è necessario che l'acquisto del terreno sia derivativo

Non rileva, dunque, che il terreno sia stato acquistato prima dell'alienazione del primo immobile, cioè che non derivi dalla cessione del primo immobile.

Ciò in virtù del principio dell'accessione, ex art. 934 c.c., che comporta l'acquisto della proprietà della costruzione ivi realizzata e incorporata a titolo originario, quale successivo incremento dell'originario immobile posseduto.

La Cassazione, nella sentenza n. 13550 depositata il 1° luglio 2016, sottolinea inoltre, che è la stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E/2004, ad indicare che non si decade dai benefici se entro un anno dalla alienazione dell'alloggio già acquistato con il beneficio, si acquisisce un terreno da edificare: riferendosi la conservazione del regime di favore non all'acquisto del terreno ma alla realizzazione su di esso del nuovo fabbricato da destinare ad abitazione principale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Credito d'imposta formazione giovani agricoltori: a chi e quanto spetta

25/08/2025

Avvocati certificatori fiscali: pubblicato il Regolamento CNF

25/08/2025

Patent Box 2025: chiarimenti Entrate su software e registrazione SIAE

25/08/2025

IVA doganale: le condizioni per la detrazione

25/08/2025

False fatture e contabilità parallela: legittimo il licenziamento del dirigente

25/08/2025

TU Registro e ad altri tributi indiretti: alcune novità

25/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy