Ai fini del mantenimento dell'agevolazione prima casa, è soddisfatto l'onere di legge se il contribuente, entro un anno dalla relazione del primo mobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando poi concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale.
Non rileva, dunque, che il terreno sia stato acquistato prima dell'alienazione del primo immobile, cioè che non derivi dalla cessione del primo immobile.
Ciò in virtù del principio dell'accessione, ex art. 934 c.c., che comporta l'acquisto della proprietà della costruzione ivi realizzata e incorporata a titolo originario, quale successivo incremento dell'originario immobile posseduto.
La Cassazione, nella sentenza n. 13550 depositata il 1° luglio 2016, sottolinea inoltre, che è la stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E/2004, ad indicare che non si decade dai benefici se entro un anno dalla alienazione dell'alloggio già acquistato con il beneficio, si acquisisce un terreno da edificare: riferendosi la conservazione del regime di favore non all'acquisto del terreno ma alla realizzazione su di esso del nuovo fabbricato da destinare ad abitazione principale.
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