Terzo settore, amministratore unico solo per le Fondazioni

Pubblicato il 17 settembre 2020

La gestione di un ente del terzo settore (ETS) da parte di un amministratore unico appare ammissibile solo nelle Fondazioni. Tale possibilità, infatti, è preclusa alle associazioni poiché si ritiene necessaria la nomina di un consiglio di amministrazione pluripersonale.

Ne dà notizia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 9313 del 16 settembre 2020, analizzando l’ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del terzo settore.

Terzo settore, organo di amministrazione a composizione monocratica

La Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia ha chiesto al MLPS se sia ammissibile per gli ETS, prevedere nel proprio assetto organizzativo un organo di amministrazione a composizione monocratica o se invece tale organo debba necessariamente avere struttura collegiale.

Sul punto, il Ministero del Lavoro evidenzia che vi sono sostanzialmente due opposte posizioni dottrinali:

Terzo settore, distinzione della struttura

Per rispondere al quesito posto, il MLPS distingue opportunamente la struttura delle associazioni da quella delle fondazioni.

Nelle prime, l’utilizzo nell’art. 26 del D.Lgs. n. 117/2017 del termine “amministratori” al plurale, la mancata previsione in caso di organo di amministrazione dell’espressa possibilità di una costituzione monocratica dell’organo a differenza di quanto previsto nel caso dell’organo di controllo, inducono a ritenere che il legislatore abbia ipotizzato una composizione collegiale dell’organo.

Tuttavia, occorre ricordare che la collocazione specifica del predetto articolo è applicabile non alla generalità degli ETS ma alle associazioni del terzo settore e, con alcune limitazioni, alle fondazioni.

La disciplina differenziata trova una spiegazione nella distinzione di caratteristiche, obiettivi e natura tra le due tipologie di enti. Elemento peculiare dell’associazione è l’esistenza di una pluralità di associati che insieme perseguono uno scopo comune. Nelle fondazioni, invece, è l’esistenza di un patrimonio preordinato al raggiungimento di un determinato scopo.

Terzo settore, associazioni in fase costitutiva

L’organo monocratico può essere ammesso in termini di estrema residualità in una situazione temporanea in associazioni in fase costitutiva, con il rinvio ad una integrazione elettiva dell’organo entro un determinato periodo, oppure in settori particolari come quello, ad esempio, degli enti religiosi nei quali l’applicazione del Codice del Terzo settore è limitata allo svolgimento delle attività di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

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