Terzo Settore e obbligo di pubblicazione dei compensi. Precisazioni

Pubblicato il 19 gennaio 2021

Indicazioni vengono fornite con riferimento all’obbligo, in capo agli Enti del Terzo Settore (ETS), di pubblicare i dati riguardanti emolumenti, compensi o corrispettivi erogati agli organi amministrativi, ai dirigenti, agli associati (articolo 14, comma 2, Dlgs n. 117/2017).

La questione è stata trattata dal Ministero del Lavoro con nota n. 293 del 12 gennaio 2021 (pubblicata sul sito nella sezione dedicata agli ETS) a seguito di richiesta di fornire un parere circa l’obbligo suddetto.

In particolare, si domanda se gli emolumenti e i compensi debbano essere pubblicati individualmente e/o nominalmente per ciascuno dei soggetti richiamati dalla norma o in alternativa, come dato aggregato, distinto per categoria soggettiva. Viene anche chiesto se sono disponibili modelli standard.

Il Ministero inizia analizzando la norma, l’articolo 14 del CTS, che costituisce un elemento decisivo per il settore nell’ambito del generale obbligo di trasparenza che la legge delega pone in capo a tali enti.

Tale obbligo è strettamente connesso con quello di destinazione esclusiva delle risorse finanziarie e strumentali dell’ETS al perseguimento degli scopi statutari, al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi.

Si chiarisce che l’obbligo di pubblicazione non riguarda tutti gli ETS, ma solo gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui; si è voluto, quindi, evitare di porre oneri gravosi in capo ai soggetti di minori dimensioni, che risulterebbero sproporzionati rispetto al fine perseguito.

L’obbligo, si ripete, riguarda la pubblicazione di emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti a titolari di cariche sociali, dirigenti ed associati.

ETS. Dati sui compensi in forma anonima con distinguo

Al fine di bilanciare sia il diritto alla riservatezza che il vincolo alla trasparenza, i dati sui compensi possono essere pubblicati anche in forma anonima specificando che tale modalità è ammessa quando è possibile fornire un’informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria (ad esempio, indicando il trattamento previsto sia per i componenti dell’organo di controllo che la maggiorazione spettante al presidente).

Negata, invece, la possibilità di rappresentare i dati aggregati, i quali non permettono di individuare eventuali posizioni differenziate.

Infine, vanno distinti gli importi dovuti a titolo di retribuzione da quelli corrisposti a titolo di indennità particolare o di rimborso spese.

Circa l’esistenza di modelli standard, non si ritiene di doverne fornire in quanto ogni ente ha una sua struttura; ciò non impedisce all’organo di controllo nel suo ruolo di organo vigilante di adottarne uno.

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