Testamento epistolare e testamento scritto da duplice mano

Pubblicato il 11 giugno 2012 Con due recenti sentenze, la n. 8490 del 28 maggio 2012 e la n. 8753 del 31 maggio 2012, la Corte di cassazione si è occupata del requisito della forma nei testamenti.

Nel dettaglio, nel testo della prima decisione la Corte di legittimità ha sottolineato come, con rifermento al cosiddetto testamento epistolare, l’accertamento della intenzione dell'autore vada compiuto sulla base di rigorose indagini, “il cui risultato si presenti univoco, nel senso che risulti con certezza che con esso si sia inteso porre in essere una disposizione di ultima volontà”; deve risultare, quindi, la volontà attuale del suo autore “di compiere un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso”.

Con la sentenza n. 8753, la Suprema corte ha, invece, spiegato che il testamento olografo scritto da una duplice mano, una delle quali non del testatore, non per forza deve considerarsi nullo. Ed infatti, il difetto di autografia si manifesta esclusivamente quando l'intervento del terzo elimini il carattere di stretta personalità, con interferenza sulla volontà di disporre del testatore, come nel caso in cui nel corpo del testo sia presente “l'inserzione anche di una sola parola scritta dal terzo durante la confezione del testamento, anche se su incarico o con il consenso del testatore”.
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