Testimonianza scritta nuovo “mezzo di prova”

Pubblicato il 03 giugno 2009
Il nuovo testo di riforma del processo civile introduce la possibilità della testimonianza in forma scritta (nuovo art. 257 bis c.p.c.). Due sono le condizioni per l'ammissione al nuovo mezzo di prova: è necessario l'accordo delle parti; occorre tener conto della natura della causa e di ogni altra circostanza. Tale seconda condizione, di formulazione molto generica, potrà comportare che, nei fatti, verrà considerato sufficiente il solo accordo delle parti, o che sarà sempre contestata la decisione del giudice sull'incompatibilità o meno della testimonianza scritta al caso in oggetto. La parte che richiede la testimonianza scritta avrà l'onere di predisporre il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e notificarlo al testimone; quest'ultimo sarà tenuto a compilare il modello in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti specificando a quali lo stesso non sia in grado di rispondere, indicandone la ragione. Potrà poi avvalersi della facoltà di non rispondere indicando i motivi dell'astensione. Il modello, compilato e sottoscritto, dovrà poi essere spedito in busta chiusa con raccomandata o consegnato direttamente alla cancelleria. Spetterà poi al giudice valutare le dichiarazioni rese potendo anche decidere di chiamare il teste alla deposizione in aula.
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