Tetto alle domande nelle vendite forzate

Pubblicato il 26 gennaio 2006

Il decreto legge 35/2005 (convertito dalla legge 80/2005), modificando gli articoli 534 e 591 bis del Codice di procedura civile, ha autorizzato i giudici a delegare le esecuzioni di beni mobili e immobili, nei casi di fallimento, non solo ai notai ma anche ad avvocati e dottori commercialisti iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 179-ter. Queste nuove disposizioni, che avranno decorrenza dal 1° marzo 2006, prevedono che il Consiglio dell'Ordine "dei dottori commercialisti e degli esperti contabili" comunichi, ogni tre anni, al presidente dei tribunali, gli elenchi distinti dei professionisti disponibili a provvedere alle esecuzioni immobiliari. Al termine di ogni semestre, il presidente del tribunale cancellerà da tali liste i professionisti ai quali, in una o più procedure esecutive, è stata revocata la delega. La circolare n. 1 del 25 gennaio 2006 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, destinata a tutte le reti periferiche, fa uno specifico richiamo alla deontologia e all'autoregolamentazione dei professionisti pronti ad assumere incarichi di esecuzioni immobiliari. Allo stesso tempo, il documento prevede compiti specifici per i consigli locali dei dottori commercialisti, che predispongono gli elenchi di iscritti da trasmettere ai giudici dell'esecuzione assieme alle relative schede informative. Nel caso in cui il professionista si è reso colpevole di gravi abusi ed è stato cancellato da uno degli elenchi dei diversi uffici giudiziali, spetterà agli ordini territoriali informare tutti i tribunali in cui il professionista, in base alla domanda di adesione, risulta iscritto.

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