Rivalutazione TFR: per l'imposta sostitutiva, acconto entro il 16 dicembre

Pubblicato il 27 novembre 2025

Il trattamento di fine rapporto rientra tra le voci retributive differite e la sua disciplina è rintracciabile nell’art. 2120, Codice civile.

Esso è normalmente corrisposto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ed è pari, per ciascun anno di servizio, a una quota corrispondente alla retribuzione lorda di ciascun anno, divisa per 13,5.

La retribuzione annua utile al calcolo del trattamento di fine rapporto è normalmente disciplinata dalla contrattazione collettiva e concerne, generalmente, tutte le somme e/o valori corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale.

Vieppiù, ai sensi del quarto comma, dell’art. 2120, Codice civile, il trattamento di fine rapporto accantonato (c.d. fondo TFR) deve essere rivalutato entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo un coefficiente a base composta pari all’1,5% in misura fissa e al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

La rivalutazione del fondo TFR è esclusa nel caso in cui il trattamento di fine rapporto sia stato interamente conferito a un fondo di previdenza complementare ovvero sia stato destinato al Fondo di Tesoreria INPS.

Il trattamento di fine rapporto: modalità di maturazione

Il trattamento di fine rapporto è un elemento della retribuzione differita. Ciò sta a significare che l’emolumento matura durante il corso del rapporto di lavoro, ma la sua corresponsione viene posticipata a un momento successivo rispetto alla realizzazione della prestazione e, nel caso di specie, è posticipata all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Nota Bene
Sia la giurisprudenza di legittimità sia gli indirizzi di prassi amministrativa hanno escluso che l’erogazione mensile della quota maturata di trattamento di fine rapporto possa rappresentare, di fatto, un trattamento di miglior favore per il dipendente. Conseguentemente, tale prassi applicativa non può essere ricondotta al miglior favore previsto dal penultimo comma dell’art. 2120, Codice civile.
Secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione 22 febbraio 2021, n. 4670, la mancata ricorrenza delle condizioni minime di anzianità previste dalla legge, così come l’assenza delle ulteriori limitazioni di cui al citato art. 2120, fa sì che la corresponsione sia assoggettabile ad obbligazione contributiva.
L’orientamento in argomento è stato ripreso dall’INL con la nota 3 aprile 2025, n. 616, secondo cui, ferma restando la possibilità di addivenire a patti individuali di miglior favore, l’erogazione monetaria mensile non può che configurarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all’obbligazione contributiva.

 

La disciplina del trattamento di fine rapporto è contenuta nell’art. 2120, Codice civile, secondo cui lo stesso è determinato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari o comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5.

Il medesimo art. 2120 specifica, altresì, che, fatte salve le specifiche disposizioni del contratto collettivo, la retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, ivi incluso l’eventuale equivalente delle prestazioni in natura.

Il legame tra retribuzione utile e (…) e tutte le somme corrisposte (…) a titolo non occasionale, deve essere ricondotto a un principio generale di onnicomprensività della retribuzione ai fini del TFR, sicché concorrono alla base di calcolo tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale. Nel caso in cui la contrattazione collettiva, invece, escluda specificatamente talune voci retributive, queste non dovranno essere computate e non concorreranno alla determinazione dell’accantonamento TFR.

Attenzione
Si evidenzia che la Corte di Cassazione, nella recente ordinanza 17 novembre 2025, n. 30331, ha ribadito l’orientamento già assunto nel giudizio n. 24801/2024, secondo cui l’eventuale individuazione di elementi retributivi specifici da parte della contrattazione collettiva non esclude che possano essere computati altri emolumenti correlati alla prestazione di lavoro, anche se non riferibili a tutti i lavoratori e non a tutte le prestazioni.
Conseguentemente, salva l’ipotesi di espressa esclusione da parte della contrattazione collettiva di talune voci retributive, sono utili alla base di computo del TFR tutte quelle voci retributive a carattere continuativo, rimanendo esclusi quegli emolumenti erogati per situazioni straordinarie e imprevedibili tali da far ragionevolmente presumere che non possa ripetersi con frequenza l’occasione della prestazione lavorativa. In tal senso rientrano nel computo anche quegli elementi che, pur variabili nella loro cadenza temporale o quantità, sono corrisposti con ricorrenza nel tempo (Corte di Cassazione, ordinanza 22 maggio 2024, n. 14242).

 

Ai sensi del primo comma, ultimo periodo, art. 2120, Codice civile, la quota di TFR maturata deve essere proporzionalmente ridotta per frazioni d’anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Vieppiù, deve tenersi a mente che il successivo comma 3 sancisce che, nelle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro per cause riconducibili all’art. 2110 (infortunio, malattia, gravidanza o puerperio) ovvero di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con accesso agli ammortizzatori sociali, il trattamento di fine rapporto va determinato sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento dell’attività lavorativa (c.d. retribuzione figurativa).

Diversamente, deve escludersi la maturazione del trattamento di fine rapporto per i seguenti periodi:

A titolo esemplificativo:

Descrizione

Quantità

Base

Competenza

Trattenuta

a)

Retribuzione ordinaria

165

15,81145

2.608,69

 

b)

Sciopero

7,6

15,81145

 

120,17

Imponibile INPS ( a) – b) )

€ 2.489

Quota TFR lorda ( (a) – b)) / 13,5 )

€ 184,33

Contribuzione aggiuntiva INPS (0,5%)

€ 12,45

Quota TFR “netta”

€ 171,88

La rivalutazione del TFR

Ai sensi dell’art. 2120, comma 4, Codice civile, il trattamento di fine rapporto accantonato (c.d. fondo TFR), con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa (eventualmente da riproporzionare in dodicesimi per i rapporti cessati nel corso dell’anno) e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Nota Bene
Il c.d. TFR annuo è composto da una quota capitale determinata sommando le retribuzioni concorrenti rapportate al divisore 13,5 e da una quota finanziaria pari alla rivalutazione del fondo TFR al 31 dicembre dell’anno precedente.

Sul montante rivalutato è dovuta, ai sensi dell’art. 11, comma 3, decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dall’art.1, comma 625, legge 23 dicembre 2014, n. 190, un’imposta sostitutiva pari al 17%, da versare in acconto entro il 16 dicembre dell’anno in corso (codice tributo 1712) e a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo (codice tributo 1713).

Per quanto concerne l’imponibile su cui calcolare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, è possibile adottare uno dei due distinti metodi di seguito evidenziati:

Metodo storico

Metodo previsionale

Secondo il metodo storico, l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto può essere determinato nella misura del 90% dell’imposta sostitutiva relativa all’anno precedente. Ai fini del calcolo sarà, dunque, sufficiente calcolare e versare il 90% dell’imposta relativa al precedente periodo d’imposta, senza tenere conto di eventuali cessazioni e contestuali erogazioni di TFR.

Pertanto, secondo il metodo storico, è applicabile la seguente formula:

Acconto “anno N” = Imposta sostitutiva rivalutazione TFR “anno N-1” x 90%

Il metodo previsionale, invece, consente di determinare l’acconto dell’imposta sulla rivalutazione del TFR in funzione delle rivalutazioni che maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto. Con tale sistema, l’acconto sarà, dunque, pari al 90% dell’imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione presunta per l’anno in corso, tenendo conto delle cessazioni e delle relative erogazioni del TFR.

Pertanto, secondo il metodo previsionale, è applicabile la seguente formula:

Acconto “anno N” = Imposta sostitutiva rivalutazione TFR “anno N-1” dei soli lavoratori in forza al 30 novembre (anno N) x 90%

Determinata l’imposta dovuta sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto, il versamento deve essere effettuato:

L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto va dedotta a riduzione del fondo TFR.

Composizione del trattamento di fine rapporto - Esempio

Descrizione

Valori

 

TFR accantonato a.p.

€ 5.707,74

+

Rivalutazione Fondo TFR al 31/12/a.p.

€ 110,98

+

Imposta sostitutiva su rivalutazione (17%)

€ 18,87

-

Quota di TFR anno prec. rivalutata

€ 5.799,85

A)

Retribuzione utile dell’anno

€ 26.789,57

x)

Imponibile sociale INPS

€ 26.760,00

 

Contribuzione aggiuntiva INPS (0,5%)

€ 93,68

y)

TFR lordo dell’anno – (x) / 13,5 )

€ 1.984,47

z)

TFR netto dell’anno – (z) - y) )

€ 1.890,79

B)

TFR residuo al 31.12 (A) + B) )

€ 7.690,64

 

TFR al 01.01 anno succ. (A) + B) )

€ 7.690,64

 

Rivalutazione del TFR versato al Fondo di Tesoreria

Il fondo TFR deve essere rivalutato dal datore di lavoro esclusivamente nel caso in cui lo stesso sia accantonato in azienda.

Nel caso in cui il lavoratore abbia scelto un fondo di previdenza complementare, sarà esclusa, in tutto o in parte, l’applicazione del sistema di rivalutazione del trattamento di fine rapporto destinato a forme di previdenza complementare.

Nel caso in cui, invece, il datore di lavoro abbia l’obbligo di versare il TFR al Fondo di Tesoreria INPS, pur rimanendo il “costo” della rivalutazione a carico del fondo stesso, i datori di lavoro saranno chiamati a gestire tale operazione mediante specifiche evidenze sul flusso Uniemens.

In particolare, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ai sensi dell’art. 2120, Codice civile e calcolare sulla stessa l’imposta sostitutiva del 17%, recuperandola in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

L’importo dell’imposta sulla rivalutazione del TFR dovrà essere riportato sul quadro “D” del modello DM10, preceduto dal codice PF30, avente il significato di importo imposta sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria, nell’elemento <CausaleRecTFR> della denuncia aziendale. 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47

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