TFR e Fondo di Tesoreria: obblighi contributivi e soglie occupazionali. Le istruzioni

Pubblicato il 06 febbraio 2026

Eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente al raggiungimento della soglia dimensionale non incidono sull’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.

È uno dei numerosi chiarimenti forniti dall’INPS con l’attesa circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, che rende operative le disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199).

La circolare fornisce le prime indicazioni amministrative e operative sulle novelle apportate alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dall’articolo 1, comma 203, della legge di Bilancio 2026

Per tutto quanto non espressamente illustrato, restano ferme le indicazioni fornite con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e con le successive circolari e messaggi pubblicati dall’Istituto in materia.

Ambito di applicazione della disciplina e requisiti soggettivi

Nessuna novità si riscontra con riferimento all’ambito di applicazione: la disciplina del Fondo di Tesoreria, ricorda l’INPS, continua ad applicarsi esclusivamente ai lavoratori per i quali trova applicazione l’articolo 2120 del codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto.

Conseguentemente, sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria tutti i datori di lavoro privati, con espressa esclusione dei datori di lavoro domestico.

Rientrano altresì nell’ambito soggettivo di applicazione gli organismi pubblici privatizzati e gli enti pubblici economici, limitatamente ai rapporti di lavoro regolati dal diritto comune e, pertanto, assoggettati alla disciplina dell’articolo 2120 del codice civile.

Sono, invece, esclusi dalla disciplina in esame i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che i rapporti di lavoro siano regolati integralmente dal diritto comune, con conseguente applicazione dell’articolo 2120 del codice civile.

In presenza di operazioni societarie, quali acquisizioni di ramo d’azienda, incorporazioni o cessioni di contratto, l’obbligo contributivo è disciplinato secondo criteri di continuità. In particolare, qualora il personale transiti alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest’ultimo è tenuto a effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per i lavoratori acquisiti, a partire dal periodo di paga in corso alla data dell’operazione. Diversamente, qualora il personale, già alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all’obbligo di versamento, transiti alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato, il nuovo datore è tenuto al versamento del contributo esclusivamente per il personale transitato e limitatamente al periodo successivo al trasferimento.

È importante rilevare che, alla luce di quanto previsto dal novellato comma 756 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge qualora il lavoratore, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, manifesti espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari e di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile. In tale ipotesi, qualora il datore di lavoro risulti in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, le quote di TFR maturando, non destinate alle forme pensionistiche complementari, devono essere conferite al Fondo di Tesoreria secondo le modalità ordinarie.

L’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria ricorre, altresì, per i lavoratori non di prima assunzione che non aderiscono alle forme pensionistiche complementari. Anche in tali casi, il TFR maturando resta disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile, con conseguente obbligo di conferimento delle relative quote al Fondo di Tesoreria, qualora il datore di lavoro soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.

Superamento del criterio statico del primo anno di attività

L'INPS, con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, evidenzia che la novella normativa incide in modo significativo sull’ambito di applicazione dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, superando il criterio, fino ad ora centrale, del riferimento esclusivo alla dimensione occupazionale del datore di lavoro rilevata nel primo anno di attività.

La disciplina previgente attribuiva infatti rilievo dirimente al superamento della soglia dimensionale nell’anno di costituzione dell’azienda. L’NPS chiarisce che, a seguito della modifica del comma 756, assume ora rilievo anche l’eventuale incremento (ma non le successive riduzioni) del numero dei lavoratori intervenuto negli anni successivi a quello di inizio dell’attività.

Il legislatore, come rilevato dall’INPS, ha inteso introdurre un criterio dinamico, fondato sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato, rendendo possibile l’insorgenza dell’obbligo contributivo anche in una fase successiva della vita aziendale.

Determinazione del requisito dimensionale

Criterio generale e soglie dimensionali applicabili

Il requisito dimensionale rilevante ai fini dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è determinato sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato.

Pertanto, il contributo è dovuto qualora, alla fine dell’anno solare precedente – inteso, secondo la prassi amministrativa, come anno civile, ossia il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre – la media dei dipendenti occupati raggiunga le seguenti soglie dimensionali:

Rilevanza temporale del periodo di paga

I riferimenti temporali contenuti nella disposizione normativa devono intendersi riferiti alla competenza del periodo di paga e ai relativi accantonamenti.

La verifica del requisito dimensionale è, invece, sempre effettuata con riferimento all’anno solare precedente rispetto a quello del periodo di paga considerato.

A titolo esemplificativo:

Periodo di paga di riferimento Anno solare (anno civile)
per il calcolo della media annuale
Intervallo temporale considerato
Periodi di paga decorrenti da gennaio 2026 Anno 2025 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025
Periodi di paga decorrenti da gennaio 2027 Anno 2026 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026


Ne consegue che, qualora un datore di lavoro non raggiunga, con riferimento all’anno solare 2025, la soglia dimensionale prevista per il periodo 2026-2027 (media inferiore a 60 addetti), lo stesso non è tenuto al conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria per l’anno 2026. Tuttavia, qualora nel corso dell’anno solare 2026 venga raggiunta la soglia dimensionale prevista, l’obbligo di versamento decorrerà dai periodi di paga a partire da gennaio 2027, in quanto il calcolo sarà effettuato sulla base della media dei lavoratori riferita all’anno 2026.

La media annuale dei lavoratori deve essere calcolata considerando esclusivamente i mesi di effettiva attività del datore di lavoro, con esclusione dal computo degli eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale.

Regime transitorio di prima applicazione

Con riferimento al primo anno di applicazione della novella (2026), l’obbligo contributivo previsto dal nuovo comma 756 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 trova applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro in attività nell’anno 2024. Ciò in quanto l’insorgenza dell’obbligo è subordinata al superamento della soglia dimensionale calcolata sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato.

Per l’anno 2026, il parametro di riferimento è, dunque, l’anno solare (civile) 2025, che deve poter essere qualificato come anno “precedente” ai fini del calcolo della media occupazionale. Tale meccanismo presuppone l’esistenza di un’attività aziendale già avviata prima del 2025, condizione che risulta soddisfatta unicamente dai datori di lavoro operativi nel 2024.

Regola applicabile alle aziende di nuova costituzione

Resta fermo che la novella non incide sulle fattispecie già disciplinate dal comma 756 nella formulazione previgente. Pertanto, il datore di lavoro che abbia iniziato l’attività nel corso dell’anno 2025 e che, con riferimento a tale anno, raggiunga la media di 50 dipendenti, è tenuto al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria a decorrere dal mese di inizio dell’attività.

A titolo esemplificativo, il datore di lavoro che avvii l’attività nel mese di aprile 2025 e che, nel medesimo anno, raggiunga una media occupazionale pari a 50 dipendenti, è obbligato al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria sin dall’inizio dell’attività, in quanto il raggiungimento della soglia dimensionale nell’anno di costituzione continua a costituire presupposto per l’insorgenza dell’obbligo contributivo.

Ciò in quanto l’attuale disciplina continua ad attribuire rilievo alla verifica del requisito dimensionale nell’anno di inizio dell’attività, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte dalla legge di Bilancio 2026, le quali operano esclusivamente per gli anni successivi a quello di avvio dell’impresa.

Ne consegue che, per le aziende di nuova costituzione, continua ad applicarsi il criterio vigente anteriormente alla novella di cui all’articolo 1, comma 203, della legge di Bilancio 2026, che richiede il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività ai fini dell’obbligo di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.

Lavoratori da includere nel computo e dichiarazione della situazione occupazionale

Ai fini del calcolo della media devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dall’orario di lavoro, ivi compresi i lavoratori a tempo parziale.

I rapporti part-time, a prescindere dalla tipologia (orizzontale, verticale o mista), sono computati in proporzione all’orario di lavoro, mediante la sommatoria mensile degli orari individuali e il loro rapporto con l’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni superiori alla metà dell’orario normale, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ai fini del computo del requisito dimensionale, i datori di lavoro interessati sono tenuti a rilasciare all’Istituto apposita dichiarazione, anche per via telematica, mediante l’utilizzo del modello “SC34”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS. Resta ferma la facoltà dell’Istituto di procedere alle necessarie verifiche.

Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria

Per la determinazione dell’importo mensile da conferire al Fondo di Tesoreria, occorre fare riferimento, per ciascun lavoratore interessato, alla retribuzione mensile rilevante ai fini del trattamento di fine rapporto, relativa al periodo di paga cui l’accantonamento si riferisce.

Su tale retribuzione viene calcolata la quota di TFR maturata nel mese, applicando l’aliquota pari al 7,41% (1/13,5).

Dall’importo della quota di TFR così determinata deve essere detratto il contributo dello 0,50% previsto dall’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nei confronti dei lavoratori per i quali tale contributo risulta dovuto.

Il contributo dello 0,50 per cento continua a essere esposto e versato unitamente agli altri contributi previdenziali obbligatori, restando ferma la possibilità di procedere al relativo conguaglio in sede di regolazione di fine anno, ove necessario.

Decorrenza e modalità di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria

Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile, secondo le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

Pertanto, il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.

La contribuzione destinata al Fondo di Tesoreria ha natura obbligatoria e non può beneficiare di alcuna forma di agevolazione contributiva, comprese le riduzioni o gli esoneri previsti dall’ordinamento per la contribuzione previdenziale ordinaria.

Il contributo affluisce al Fondo di Tesoreria al netto dell’importo corrispondente al contributo dello 0,50 per cento previsto dall’articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297/1982, dovuto per ciascun lavoratore.

Misure compensative

Restano applicabili le misure compensative previste dalla normativa vigente.

In particolare, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 252/2005, è riconosciuto l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982 (pari allo 0,20% o allo 0,40% per i dirigenti industriali), nella misura corrispondente al TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.

È altresì confermato l’esonero dal versamento dei contributi sociali di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 203/2005, pari a 0,28 punti percentuali per ciascun lavoratore, applicato in proporzione al TFR conferito.

Fondo di Tesoreria – Circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026 in sintesi

Ambito

Indicazioni della circolare INPS n. 12/2026

Fonte normativa

Art. 1, commi 755 e 756, legge n. 296/2006, come modificati dall’art. 1, comma 203, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026)

Principio generale

Le successive riduzioni del numero di addetti non incidono sull’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria una volta che la soglia dimensionale sia stata raggiunta

Ambito di applicazione

Applicazione limitata ai lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120 c.c. (TFR civilistico)

Datori di lavoro obbligati

Tutti i datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestico

Soggetti inclusi

Organismi pubblici privatizzati ed enti pubblici economici, limitatamente ai rapporti regolati dal diritto comune

Soggetti esclusi

Dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, salvo rapporti integralmente regolati dal diritto comune

Operazioni societarie

Obbligo in continuità:

  • se il personale transita verso un datore obbligato, il versamento decorre dal periodo di paga in corso
  • se transita verso un datore non obbligato, l’obbligo permane solo per il personale trasferito e solo dopo il trasferimento

Lavoratori di prima assunzione

Obbligo di versamento se il lavoratore, entro 60 giorni, sceglie di non aderire alla previdenza complementare e di mantenere il TFR ex art. 2120 c.c.

Lavoratori non di prima assunzione

Obbligo di versamento per i lavoratori non aderenti alla previdenza complementare, se il datore soddisfa i requisiti dimensionali

Superamento criterio del primo anno

Rileva anche l’incremento occupazionale negli anni successivi all’avvio dell’attività (non rilevano le riduzioni successive)

Criterio di determinazione del requisito dimensionale

Media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente (anno civile: 1° gennaio – 31 dicembre)

Soglie dimensionali

– 60 addetti: periodi di paga 2026–2027
– 50 addetti: periodi di paga 2028–2031
– 40 addetti: dal 1° gennaio 2032

Rilevanza temporale

La soglia è verificata sempre sull’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga

Esempio di verifica

Periodi di paga da gennaio 2026 → media anno 2025
Periodi di paga da gennaio 2027 → media anno 2026

Riduzioni successive dell’organico

Irrilevanti ai fini della permanenza dell’obbligo contributivo

Calcolo della media

Considerazione dei soli mesi di effettiva attività; esclusione dei periodi di sospensione

Prima applicazione (2026)

Obbligo applicabile solo ai datori di lavoro in attività nel 2024, avendo come riferimento la media occupazionale 2025

Aziende costituite nel 2025

Continua ad applicarsi il criterio previgente: obbligo se raggiunta la media di 50 dipendenti nell’anno di inizio attività

Esempio aziende nuove

Avvio ad aprile 2025 + media 50 dipendenti nel 2025 → obbligo dal mese di inizio attività

Lavoratori da includere nel computo

Tutti i lavoratori subordinati, inclusi i part-time, computati in proporzione all’orario (art. 9 d.lgs. n. 81/2015)

Adempimento dichiarativo

Dichiarazione tramite modello “SC34”; restano ferme le verifiche INPS

Calcolo quota TFR

Retribuzione utile × 7,41% (1/13,5), con detrazione dello 0,50% ex legge n. 297/1982

Versamento

Mensile, entro il 16 del mese successivo, con le modalità ordinarie dei contributi previdenziali

Natura del contributo

Obbligatoria, non agevolabile

Afflusso al Fondo

Al netto del contributo dello 0,50%

Misure compensative

Esonero contributo Fondo di garanzia (art. 10 d.lgs. n. 252/2005)
Esonero contributivo 0,28% (art. 8 d.l. n. 203/2005), proporzionale al TFR conferito

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