Il 16 febbraio 2026 la Fondazione ENPAIA ha pubblicato una nota di chiarimento riguardante la disciplina del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per i lavoratori del settore agricolo, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025).
La comunicazione dell’ente previdenziale si è resa necessaria per chiarire eventuali dubbi interpretativi emersi tra aziende agricole e consulenti del lavoro circa l’ambito di applicazione delle nuove norme relative al versamento degli accantonamenti TFR al Fondo di Tesoreria INPS.
I commi 203-205 della legge n. 199/2025 hanno modificato il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati tenuti al versamento degli accantonamenti relativi al TFR dei dipendenti al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS.
Tali disposizioni intervengono principalmente sulla determinazione delle soglie dimensionali aziendali che obbligano i datori di lavoro a conferire gli accantonamenti del TFR all’INPS anziché mantenerli internamente in azienda.
Questa modifica normativa ha ampliato la platea dei datori di lavoro interessati dal sistema di versamento al Fondo di Tesoreria INPS, generando interrogativi sulla possibile applicazione anche alle imprese agricole.
La Fondazione ENPAIA ha precisato che le nuove disposizioni non modificano il regime previdenziale applicabile agli impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo.
Rimane infatti valido quanto previsto dalla legge n. 296/2006 e dal decreto ministeriale 30 gennaio 2007, secondo cui l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS non si applica agli impiegati, ai quadri e ai dirigenti delle aziende agricole.
Pertanto, anche dopo l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2026, il sistema di gestione del TFR per tali categorie continua ad essere affidato alla Fondazione ENPAIA.
Di conseguenza, per tutte le aziende agricole italiane resta confermato l’obbligo di:
versare alla Fondazione ENPAIA i contributi relativi al TFR dei propri impiegati, quadri e dirigenti;
continuare ad applicare la disciplina prevista dalla legge 29 novembre 1962 n. 1655, che regola la previdenza degli impiegati agricoli.
Il sistema ENPAIA prevede infatti un accantonamento annuale del TFR calcolato sulla retribuzione del lavoratore, con gestione e rivalutazione del fondo da parte dell’ente previdenziale.
L’obbligo contributivo riguarda tutte le imprese agricole indipendentemente dalle dimensioni aziendali.
Si ricorda che la Fondazione ENPAIA è l’ente previdenziale che gestisce diverse forme di tutela per i lavoratori del comparto agricolo, tra cui:
trattamento di fine rapporto (TFR)
fondo di previdenza integrativa
assicurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali.
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