Top manager più garantiti

Pubblicato il 14 gennaio 2008

Con la sentenza n. 7880/2007, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il licenziamento del dirigente, irrogato senza preventiva contestazione dell’addebito, deve considerarsi ingiustificato. L’eventuale omissione produce la giuridica inesistenza dei fatti non contestati e, quindi, l’obbligo di pagamento del preavviso, nonché l’obbligo di pagamento dell’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo. Le regole dello Statuto per irrogare le sanzioni disciplinari vanno applicate, dunque, anche nell’ipotesi di licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla specifica collocazione nell’impresa, nell’esigenza di garantire ad ogni lavoratore  il diritto di difesa e l’intento di tutelare “la persona” del lavoratore nella professionalità, nel decoro e nell’immagine. La Cassazione ha così risolto il contrasto creatosi a seguito di ben tre orientamenti della giurisprudenza, affermando che non è accettabile un’interpretazione restrittiva dell’articolo 7, che finisce per penalizzare proprio i dirigenti, specialmente quelli con posizioni di vertice e dotati di più incisiva autonomia funzionale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy