Conto Termico 3.0: novità 2025
Pubblicato il 21 agosto 2025
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Dopo l’approvazione in Conferenza Unificata del 5 agosto 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato il decreto che introduce il Conto Termico 3.0, la nuova disciplina per incentivare interventi di piccole dimensioni volti all’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Nuovo Conto termico 3.0
Il provvedimento – atteso in Gazzetta Ufficiale - semplifica le regole operative, valorizza l’innovazione tecnologica e assicura coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione, in linea con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima e con le disposizioni del decreto legislativo 199/2021. In questo modo, contribuisce al percorso di decarbonizzazione e al miglioramento delle prestazioni energetiche del settore civile.
Il Conto Termico, gestito dal GSE, prevede incentivi a fondo perduto per due tipologie di interventi:
- miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti (riservati alle Pubbliche Amministrazioni);
- produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (aperti anche a privati e imprese).
Si tratta di un’agevolazione senza scadenza, alternativa alle detrazioni fiscali, che può essere richiesta per progetti di riqualificazione energetica riguardanti abitazioni, immobili destinati ad attività produttive e strutture pubbliche.
Il decreto Mase distingue tra interventi di piccole dimensioni volti all’efficienza energetica negli edifici (Titolo II) e interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III).
Beneficiari
Possono accedere agli incentivi previsti dal decreto:
a) le pubbliche amministrazioni, a cui sono equiparati gli enti del terzo settore;
b) i soggetti privati, ma soltanto se gli interventi riguardano edifici destinati ad attività del settore terziario, come definito all’articolo 2, lettera b), del decreto.
Interventi incentivabili
Efficienza energetica (Titolo II)
- Isolamento termico (pareti, coperture, pavimenti).
- Sostituzione di infissi e finestre.
- Installazione di schermature solari.
- Trasformazione in edifici a energia quasi zero (nZEB).
- Sostituzione impianti di illuminazione con sistemi efficienti.
- Sistemi di building automation.
- Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (solo abbinate a pompe di calore).
- Fotovoltaico con sistemi di accumulo (sempre abbinato a pompe di calore).
Produzione di energia termica da FER (Titolo III)
- Sostituzione caldaie con pompe di calore (aria, acqua, geotermia).
- Sistemi ibridi factory made o bivalenti.
- Caldaie a biomassa ad alta efficienza (con limiti di emissioni).
- Solare termico (anche solar cooling).
- Scaldacqua a pompa di calore.
- Allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti.
- Microcogenerazione alimentata da FER.
Incentivi e durata
Gli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0 coprono una parte consistente delle spese sostenute per gli interventi: in genere arrivano fino al 65% dei costi ammissibili, mentre per i piccoli comuni sotto i 15.000 abitanti e per gli edifici pubblici è possibile ottenere un contributo che copre anche il 100% della spesa.
Il sostegno economico non viene erogato in un’unica soluzione, ma in forma di rate annuali costanti, la cui durata dipende dal tipo di intervento realizzato. Ad esempio, per lavori di dimensioni ridotte – come una pompa di calore con potenza inferiore a 35 kW o un impianto solare termico fino a 50 metri quadrati – il contributo viene riconosciuto in due anni. Al contrario, per opere più importanti, come l’isolamento termico degli edifici o la sostituzione degli impianti di illuminazione, l’incentivo si distribuisce su un periodo di cinque anni.
In questo modo il meccanismo si adatta sia a chi sceglie interventi semplici e veloci, sia a chi affronta progetti di riqualificazione più complessi, garantendo comunque un ritorno economico certo e programmato.
Accesso agli incentivi
Per ottenere i contributi previsti dal Conto Termico è necessario seguire una procedura ben definita. La gestione delle domande è affidata al GSE, attraverso la piattaforma online Portaltermico.
Sono previste due modalità di accesso.
- Accesso diretto: il richiedente presenta la domanda entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, caricando tutta la documentazione necessaria sul portale.
- Prenotazione: riservata esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni, consente di bloccare l’incentivo prima dell’avvio degli interventi, così da avere la certezza delle risorse disponibili.
Per alcune tipologie di lavori di piccola scala, come l’installazione di pompe di calore fino a 35 kW o di impianti solari termici inferiori a 50 m², è stata introdotta una procedura semplificata che riduce i passaggi burocratici e velocizza l’erogazione del contributo.
Presentazione delle domande
Le richieste per accedere agli incentivi devono essere inoltrate esclusivamente in formato digitale attraverso il Portaltermico messo a disposizione dal GSE.
La piattaforma guida il richiedente nell’inserimento dei dati e nel caricamento dei documenti necessari, come fatture, attestati tecnici e dichiarazioni.
Ogni domanda deve essere compilata in modo completo e corredata della documentazione richiesta; in caso contrario non potrà essere valutata. Il sistema assegna automaticamente un codice identificativo che permette di seguire lo stato della pratica fino alla conclusione dell’iter.
Disposizioni specifiche per le imprese
Le imprese possono accedere agli incentivi solo per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Sono esclusi gli impianti alimentati da combustibili fossili.
I progetti devono garantire una riduzione dei consumi energetici di almeno 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento; nel caso di interventi multipli, la soglia sale al 20%.
Percentuali di incentivo:
- fino al 25–30% delle spese per interventi di efficienza energetica;
- fino al 45% per interventi basati su fonti rinnovabili.
Sono previste maggiorazioni per le Pmi e per le attività localizzate in aree svantaggiate.
Limiti di spesa:
- tetto massimo complessivo di 150 milioni di euro l’anno;
- ciascuna impresa non può superare 30 milioni di euro annui.
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